Il successo del programma Marco Polo, istituito e disciplinato dal regolamento comunitario n. 1382/2003, ha indotto l’Unione Europea a prevederne una seconda edizione valida per gli anni 2007-2013 e disciplinata dal nuovo regolamento CE 1692/2006 che ha abrogato il precedente. Il programma Marco Polo II, sempre muovendosi nel solco della precedente edizione, ha ampliato la disponibilità di fondi: si è passati infatti dai 100 milioni di euro della prima fase ai 400 milioni di questa, prevedendo inoltre due nuove tipologie di azioni finanziabili. La finalità che il programma in esame si propone è quella di ridurre la congestione stradale (si pensi che senza interventi decisivi, il trasporto di merci su strada potrebbe aumentare entro il 2013 del 60%), di migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto e di potenziare il trasporto intermodale(combinazione di diverse modalità di trasporto: aereo, marittimo/fluviale e terrestre), “contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficace e sostenibile che dia valore aggiunto all’Unione europea, senza conseguenze negative per la coesione economica, sociale o territoriale”. In altri termini, con questo strumento finanziario, si punta al trasferimento, entro la fine del programma (31 dicembre 2013), di una parte sostanziale del previsto aumento aggregato annuo del traffico merci internazionale su strada, misurato in tonnellate/chilometro, verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne o verso una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibili.
IL PROGETTO MARCO POLO II – Abbiamo già illustrato nelle pagine di questa rubrica (articolo del 16.1.2006) quali sono le azioni che la precedente edizione del programma aveva individuato quali destinatarie dei finanziamenti: azioni di trasferimento tra modi (dette modal shift actions), azioni catalizzatrici (catalyst actions) e azioni comuni di apprendimento (common learning actions). In aggiunta a queste, che andremo brevemente ad analizzare, il progetto Marco Polo II ha previsto altre due azioni che potranno essere a loro volta destinatarie dell’intervento comunitario: le autostrade del mare (motorways of the sea) e le azioni di riduzione del traffico (traffic avoidance actions). Ma procediamo con ordine. Le azioni di trasferimento tra modi sono volte a trasferire quanto più traffico possibile nelle attuali condizioni di mercato dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne od ad una combinazione di modi di trasporto; l’azione in questione non deve essere una azione innovativa, ma deve garantire un robusto spostamento del traffico dalla strada verso il mare. Questo tipo di azione deve raggiungere i suoi obiettivi in massimo 36 mesi, può essere finanziata fino al 35% delle spese globali ammissibili (nel Marco Polo prima edizione il tetto era del 30%), la soglia indicativa minima del sussidio è di 500.000 euro. Le azioni catalizzatrici invece devono possedere un carattere innovativo, ossia devono essere in grado di creare una vera svolta nel superamento delle barriere strutturali che impediscono il buon funzionamento della catena di trasporto. Per questa azione ci sono due novità apportate dal Marco Polo II, innanzitutto la durata di realizzazione passa dagli originari 48 mesi a 60 mesi e la soglia minima indicativa del finanziamento parte da 2.000.000 di euro. L’azione catalizzatrice può beneficiare di un contributo massimo del 35% sull’ammontare delle spese ammissibili. Infine la terza, l’azione comune di apprendimento, non subisce variazioni rispetto al Marco Polo prima edizione ed è finalizzata a sostenere progetti che abbiano ad oggetto il miglioramento della cooperazione per ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena di trasporto merci. L’azione in questione deve raggiungere i suoi obiettivi in 24 mesi, beneficia di un sussidio pari al 50% delle spese ammissibili (la soglia indicativa minima del sussidio è pari a 250.000 euro). Per quanto riguarda le due nuove azioni, troviamo, l’”azione autostrade del mare” con cui si intende qualsiasi azione innovativa intesa a trasferire direttamente il traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio o ad una combinazione di trasporto marittimo a corto raggio con altri modi di trasporto, in cui i percorsi stradali siano più brevi possibili, compresi il trasporto combinato merci-passeggeri; in questo caso il contributo comunitario è limitato al 35% delle spese ammissibili e la soglia minima indicativa per ogni azione è di 2.500.000 euro. Accanto a questa azione, troviamo l’”azione di riduzione del traffico”, con cui si intende qualsiasi azione innovativa integrante il trasporto nelle logistiche di produzione per evitare il trasporto su strada di un’elevata percentuale di merci, senza ripercussioni negative sulle capacità globali di produzione o sull’occupazione (si modificano in altri termini i processi di produzione e/o le modalità di distribuzione). Per tale azione, che deve determinare una riduzione almeno pari al 10% del volume attuale di merci trasportate su strada, il contributo finanziario è limitato al 35% delle spese ammissibili e la soglia minima indicativa per ogni azione è di 1.000.000 di euro.
AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI RICHIEDENTI – Il programma si applica ad azioni che riguardano il territorio di almeno due Stati membri, oppure il territorio di uno Stato membro e di un paese terzo (possono partecipare i Paesi candidati all’adesione all’UE, nonché i Paesi EFTA, SEE e altri paesi terzi vicini con cui occorre concordare le procedure). Le azioni devono essere presentate da un consorzio composto da due o più imprese stabilite in almeno due diversi Stati membri o in almeno uno Stato membro e un paese terzo vicino, o, nel caso di un collegamento di trasporto con un paese terzo vicino, in via eccezionale, da una singola impresa stabilita in uno Stato membro.