La tutela della proprietà industriale (ovvero di marchi, brevetti, disegni, modelli etc.) rappresenta per le nostre imprese – conosciute ed apprezzate nel mercato interno ed internazionale per l’innovazione e il design delle proprie creazioni – l’asset più rilevante per affrontare le sfide provenienti dai Paesi emergenti, con cui la competizione non si gioca più sul terreno della riduzione di costi di manodopera e materie prime (è impossibile eguagliare i livelli dei competitors asiatici), ma deve essere spostata sul piano della ricerca e dell’innovazione. E’ per questo motivo che abbiamo dedicato apposita trattazione in questa rubrica dapprima all’approvazione del “Codice dei diritti di proprietà industriale” (D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005), e poi, nel 2006, abbiamo monitorato il percorso del nostro legislatore che ha compiuto un ulteriore avanzamento con il recepimento della direttiva CE n. 140/2004, la c.d. Direttiva “Enforcement”, che si occupa della introduzione negli ordinamenti dei singoli Paesi membri di strumenti idonei ad assicurare la tutela effettiva dei titolari dei diritti di proprietà industriale. Oggi ci soffermiamo, dopo un breve e riepilogativo excursus storico-legislativo in materia, su quello che è l’ultimo intervento, in ordine di tempo, del nostro legislatore in materia di tutela della proprietà industriale: con il decreto-legge n. 10 del 15.2.2007 è stato modificato il Codice della Proprietà Industriale nella parte in cui si poneva in contrasto con la normativa comunitaria. IL TRAGUARDO DEL CPI – Con l’approvazione del Codice della Proprietà Industriale (CPI) si è conferita sistematicità e unitarietà ad una materia che, come dicevamo, fino al 2005 è stata frammentata in diverse disposizioni legislative: facciamo riferimento, ma l’elenco non è esaustivo, ad esempio ad alcune disposizioni del codice civile, alla Legge Brevetti (R.D. 1137/1939), alla legge Modelli (R.D. 1411/1940), della Legge Marchi (R.D. 929/1942) ed alle molte pronunce giurisprudenziali di interpretazione delle norme di riferimento; tutti i provvedimenti, essendo molto datati, sono stati oggetto di modifiche ed interpretazione appunto nel corso degli anni. Come si legge nella relazione di accompagnamento, “il Codice ricostruisce un quadro nuovo e più ampio dei diritti di proprietà industriale, ora ricomprendendo diritti che, protetti in precedenza con le norme contro la concorrenza sleale, possiedono una oggettività sufficiente per essere ricompresi nello schema della Proprietà Industriale”. Viene quindi ampliata la tutela riservata alla proprietà industriale, ad esempio con l’inclusione dei nomi a dominio nel novero normativo dei segni distintivi. Vengono altresì ridefinite le competenze dell’UIBM (Ufficio Italiano brevetti e marchi) e ristrutturata la tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.
GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA CE 48/2004 ED IL RECEPIMENTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO – L'obiettivo primario della direttiva è di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno e conseguentemente ottenere una effettiva e sostanziale protezione dei titolari dei diritti connessi alla proprietà intellettuale. Quindi sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direttiva, il D.Lgs. n. 140/2006 ha introdotto una serie di modifiche sia alla legge sul diritto d’autore n. 633/1941 che al Codice della proprietà industriale, ad esempio con un ampliamento dei poteri del giudice (artt. 121 e 121 bis – diritti di informazione – quest’ultimo introdotto ex novo), con la modifica delle misure correttive e delle sanzioni civili (art. 124) e della formulazione dell’art. 125, riguardante il diritto al risarcimento del danno. IL D.L. n. 10/2007 – La Camera dei Deputati, lo scorso 3 aprile, ha definitivamente convertito in legge il c.d. "decreto salva-infrazioni" (dl 15 febbraio 2007, n. 10) recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. La Commissione europea infatti, con procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia (n. 2005/4008), aveva avanzato forti perplessità circa la scelta compiuta dal legislatore italiano di limitare a 25 anni dalla morte dell’autore i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti dalla legge sul diritto d’autore; adesso la durata è stata elevata a 70 anni dalla morte dell’autore (modifica dell’art. articolo 44, comma 1, del Codice), un respiro di sollievo per il settore del design. Il decreto legge in parola ha inoltre specificato che la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi del diritto d’autore non opera in relazione a prodotti realizzati in conformità a disegni e modelli che prima del 19 aprile 2001 erano divenuti di pubblico dominio.