Class Action: l’azione risarcitoria sul modello americano

  

Era il 1965 quando un giovane avvocato nato nel Connecticut pubblicò “Unsafe at any speed” (Insicuro a qualsiasi velocità) e guadagnò in un sol colpo la fama nazionale: l’accusa contenuta nel libro di Ralph Nader era rivolta contro un modello di automobile prodotto dalla General Motors (Chevrolet Corvair) che l’autore sosteneva essere appunto insicuro; il colosso scatenò contro l’autore i suoi detective in modo da screditarne la reputazione con ogni mezzo, ma dopo una battaglia giudiziaria, fu ordinato al presidente della GM di dichiarare dinanzi all’opinione pubblica ciò che la sua società aveva fatto e di presentare le sue scuse all’avvocato trentunenne, non senza essere condannata al risarcimento per aver violato la privacy di Nader. In questa maniera Ralph Nader diede voce per la prima volta ai milioni di consumatori statunitensi che sino ad allora avevano subito lo strapotere delle multinazionali; oggi la class action statunitense, ossia l’azione di gruppo (nel 2005 modificata con il Class Action Fairness Act) è diventata uno strumento imprescindibile di tutela dei consumatori con l’obiettivo di far accertare presunti difetti dei prodotti o pratiche commerciali illecite attuate da imprese e altro ancora ed assicurare, anche con una sola azione giudiziaria, la tutela (con connesso risarcimento del danno eventualmente patito) di un’intera classe di consumatori, grazie alla possibilità di estendere a questi ultimi i rimedi concessi dalle Corti federali (anche a coloro quindi che non hanno promosso tale giudizio).

IN ITALIA  – In Italia manca uno strumento di tutela del consumatore di tal genere, anche se una embrionale forma di tutela è stata inserita nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): infatti l’articolo 140 del decreto consente alle associazioni dei consumatori e degli utenti (e ad altri soggetti collettivi legittimati ad agire negli altri Stati dell’Unione europea) di convenire in giudizio l’impresa e di ottenere dal giudice un provvedimento che inibisca l’uso della clausola di cui si sia accertata l’abusività. Si tratta quindi di provvedimenti giudiziari che si limitano all’accertamento e alla inibizione, ma che non prevedono forme risarcitorie. Proprio per sopperire a tale mancanza già nella scorsa legislatura un disegno di legge era stato approvato dalla Camera, ma purtroppo non ha completato il suo iter al Senato (atto senato n. 3058). Oggi all’esame della Commissione Giustizia della Camera ci sono diverse proposte di legge che hanno ad oggetto l’”introduzione dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori”, una delle quali, quella che andremo ad esaminare in questa sede, è di provenienza governativa (atto camera n. 1495); l’esame è iniziato in Commissione il 9 novembre e sta proseguendo speditamente.

IL PROGETTO DI LEGGE GOVERNATIVO – Il progetto di legge governativo è stato presentato lo scorso 27 luglio dal Ministro dello Sviluppo economico Bersani di concerto con i Ministri della Giustizia Mastella e dell’Economia e delle Finanze Padoa Schioppa. Il progetto governativo si muove nel solco dell’originario progetto arenatosi al Senato nel 2004, ma ne amplia la portata, estendendone l’applicazione a tutti i settori (in origine nel disegno approvato alla Camera nel 2004 l’azione era circoscritta al settore dei servizi finanziari, con la nuova proposta viene ricompresso ogni settore). La proposta di legge consiste nell’inserimento all’interno del codice del Consumo di un articolo, il 140 bis, intitolato appunto “azione collettiva risarcitoria”. La class action all’italiana si distingue da quella di matrice anglosassone per quanto riguarda i soggetti abilitati a promuovere l’azione: mentre negli Stati Uniti il singolo consumatore può legittimamente intentare l’azione collettiva, nel disegno in discussione, a tutela dei diritti del gruppo potranno intervenire solo le associazioni dei consumatori e degli utenti, come definite dal Codice del Consumo, le associazioni di professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali potranno richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. L’azione mira ad ottenere una pronuncia di accertamento della lesione della posizione giuridica degli appartenenti ad una determinata categoria. La sentenza di accoglimento può avere anche un ulteriore contenuto, consistente nella condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, accompagnata, eventualmente, dalla definizione dei criteri di liquidazione dei risarcimenti spettanti ai singoli consumatori o utenti o dell’importo minimo da liquidare. Sulla base della sentenza di accoglimento dell’azione collettiva o del verbale di conciliazione, l’interessato può ottenere la condanna al pagamento della quota di risarcimento correlata alla effettiva lesione subita.

  

Qualora non dovesse andare a buon fine la composizione non contenziosa prevista dalla istituenda class action, è fatto salvo il diritto del singolo consumatore o utente di agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna e la determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. In questa azione non sono legittimate ad intervenire le associazioni e le camere di commercio abilitate alla proposizione della class action, in quanto essa è finalizzata alla specifica liquidazione del danno patito dal singolo. “In questo secondo giudizio – si legge nella introduzione al disegno di legge – l’onere della prova del danneggiato è riferito alla misura del danno subito. In ogni caso, l’onere probatorio è agevolato dalla definizione dei criteri di risarcimento eventualmente stabiliti dalla sentenza pronunciata in esito all’azione collettiva”.

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