Abbiamo già avuto modo di affrontare, nelle passate edizioni di questa rubrica, il tema del franchising (in italiano affiliazione commerciale), ne avevamo parlato però quando la legge in materia stava percorrendo ancora il suo normale iter parlamentare. Dopo molti anni, peraltro in ritardo rispetto alla veloce evoluzione e diffusione che il fenomeno del franchising ha registrato anche nel nostro Paese, è stata finalmente emanata la legge n. 129/2004 che rappresenta il risultato di varie proposte alla fine confluite in testo unificato approvato dal Senato nel marzo 2003. Ma prima di iniziare la disamina del contenuto della legge sul franchising e del decreto del Ministero delle Attività Produttive pubblicato lo scorso 4 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, analizziamo in breve le caratteristiche del franchising, a chi può essere utile e come si sviluppa, specie in un’ottica di espansione internazionale. L’AFFILIAZIONE COMMERCIALE – Il franchising (affiliazione commerciale) costituisce un’ottima soluzione per l’impresa che decide di aprire all’estero propri punti vendita, avvalendosi di soggetti che gestiscono direttamente in loco l’attività commerciale. Le reti di franchising, peraltro diffusissime sia in Italia che all’estero, consentono al soggetto titolare di una attività commerciale di creare una modalità distributiva in grado di valorizzare il proprio marchio e i propri prodotti, garantendo ad essi una visibilità che altre forme di penetrazione commerciale non garantiscono. Il contratto di affiliazione commerciale presenta molte affinità con il contratto di concessione di vendita, ma al contrario di quest’ultimo utilizzato unicamente per la distribuzione, il franchising può essere utilizzato anche per il settore dei servizi e della produzione. Pertanto una definizione onnicomprensiva del franchising che comprenda tutte le sue applicazioni appare difficile. In termini generici potremmo dire che siamo in presenza di un rapporto di collaborazione tra soggetti indipendenti dei quali l’uno, detto franchisor, concede all’altro, detto franchisee, il diritto di sfruttare marchi, brevetti, modelli, know-how, diritti d’autore, al fine di rivendere i beni o prestare servizi ad utilizzatori finali. Al momento della affiliazione viene richiesto il pagamento del cosiddetto “diritto d’entrata” (fee), a fronte del trasferimento delle conoscenze, esperienze, della fornitura di prodotti o servizi, nonché come compenso per la cessione del diritto d’uso del proprio marchio, brevetto, know-how etc. . In aggiunta al fee può essere richiesto il pagamento di royalties sul fatturato, ossia di percentuali di guadagno realizzato dal franchisee da corrispondere periodicamente al franchisor.IL FRANCHISING INTERNAZIONALE – Il franchising internazionale costituisce una soluzione che consente al franchisor di entrare in un mercato estero, avvalendosi di un imprenditore locale indipendente che gestisce direttamente l’attività, ma che in ogni caso è obbligato a rispettare tutte le indicazioni fornite dall’affiliante. Qualora il franchisor intenda aprire più punti di distribuzione, la soluzione sarà rappresentata dal master franchising, ossia da quel contratto stipulato tra il franchisor ed il franchisee, con il quale si autorizza quest'ultimo a siglare singoli contratti con sub-franchisee all’interno del Paese o territorio individuato. Tale soluzione è doppiamente vantaggiosa per il franchisor che, da un lato, si relaziona con un unico franchisee – essendo demandata a quest’ultimo la costituzione della rete di franchising – e, dall’altro, è tutelato dal fatto che eventuali reclami dei sub-franchisee saranno rivolti esclusivamente al franchisee, che dovrà anche rispondere delle eventuali violazioni dei diritti del franchisor commesse dai sub-franchisee.
LA LEGGE n. 129/2004 – IL DECRETO n. 204 del 2.09.2005 – Il testo della legge n. 129/2004, per scelta del legislatore, si presenta snello, lascia alle parti la libertà di contrattare, ma stabilisce precisi obblighi precontrattuali di comportamento ispirati alla correttezza, lealtà e buona fede, mirando in particolare a tutelare l’affiliante, considerata parte debole del rapporto contrattuale; spesso infatti alcune proposte di franchising in passato si sono rivelate inaffidabili (in diversi casi anche perché il franchising non era stato adeguatamente testato, e non ha retto il confronto concorrenziale). E’ proprio a tutela dell’affiliato che l’art. 3, comma 2 della legge richiede obbligatoriamente per la costituzione di una rete di franchising la previa sperimentazione sul mercato del progetto imprenditoriale (anche se sono stati eliminati gli specifici obblighi inizialmente proposti, ossia il periodo di sperimentazione di minimo di due anni e l’apertura di due unità di vendita in città diverse, ciò al fine di non comprimere eccessivamente l’attività imprenditoriale). Sempre a tutela dell’aspirante affiliato, è stato concepito l’art. 4 che pone a carico dell’affiliante alcuni precisi obblighi (di carattere informativo), obblighi che – per gli affilianti che operano esclusivamente all’estero e in caso di applicazione della legge italiana – , sono stati specificati dal decreto del Ministero delle Attività produttive dello scorso 2 settembre. L’articolo in esame obbliga l’affiliante a trasmettere all’aspirante affiliato “almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione”, una serie di informazioni specificatamente indicate dalla legge che dovranno figurare quali allegati al contratto, il tutto al fine di consentire un’adesione al contratto da parte dell’aspirante affiliato con piena cognizione di causa. Tra le informazioni che dovranno essere trasmesse troviamo, oltre ai principali dati relativi all’affiliante, anche – se richiesti dall’aspirante affiliato – una copia del bilancio – sempre dell’affiliante – degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività; una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante; la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame; etc. . E se una parte ha fornito false informazioni? La legge, all’art. 8, prevede la possibilità per l’altra parte di chiedere l’annullamento del contratto ex art 1439 c.c., nonché il risarcimento del danno, se dovuto.