Come noto l’agente di commercio è quell’intermediario indipendente incaricato dall’imprenditore di promuovere la stipulazione di contratti e quindi, in una parola, di procurargli nuova clientela. Nel quadro del commercio internazionale la figura dell’agente stabilmente impegnato in uno Stato estero è una delle modalità “dirette” di penetrazione dei mercati d’oltre confine, insieme alla vendita diretta (cioè senza mediazioni di sorta) ed all’impianto di filiali estere.
I VANTAGGI – L’organizzazione di una rete di agenti partecipa del vantaggio della flessibilità, proprio delle vendite dirette, nel senso che permette all’imprenditore di monitorare in tempo reale i mutamenti dei gusti della clientela e di assicurare tempestive risposte alle strategie poste in essere dai concorrenti; risulta inoltre ottimale allorché il paese straniero difetti di una propria efficiente rete di distribuzione.
IL CONTRATTO INTERNAZIONALE DI AGENZIA – Nell’ambito del diritto del commercio internazionale, l’elemento di estraneità che il contratto di agenzia presenta (rispetto all’omologo contratto del diritto interno) è dato dalla diversa nazionalità delle parti contraenti, poiché ad esso sottostà una situazione socio-economica in cui la casa mandante, che ha la propria sede nel territorio di uno Stato, desidera accedere al mercato di un altro Stato, avvalendosi di intermediari che operano sul territorio di quest’ultimo.
QUALE LEGGE SI APPLICHERA’ AL CONTRATTO? – Ben si comprende, perciò, come uno dei problemi fondamentali da affrontare in sede di predisposizione di questo tipo di contratto sia la preventiva individuazione della legge applicabile. Per l’operatore italiano la norma di riferimento è l’art. 57 della L. 218/95, di riforma del diritto internazionale privato, che con riguardo alle obbligazioni contrattuali recepisce senz’altro la Convenzione di Roma del 19.06.1980.Tale Convenzione, che vincola praticamente tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, privilegia il criterio della volontà delle parti, nel senso che ritiene applicabile al contratto la legge scelta dalle parti (art. 3), quale che sia (e quindi, nell’eventualità, anche quella di un paese in cui non si applichi la Convenzione); nell’ipotesi in cui manchi un’opzione dei contraenti in tal senso, la Convenzione sopperisce con un criterio sussidiario, che è quello dell’applicazione della legge del paese con cui il contratto presenta “il collegamento più stretto” (art. 4), cioè la legge del paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica abbia, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale (se persona fisica) ovvero la propria amministrazione centrale (se persona giuridica, società o associazione). Dal punto di vista del contratto di agenzia, prestazione caratteristica è l’attività di promozione svolta dall’agente, sicché ad applicarsi sarà la legge del paese in cui questo abbia la propria sede o residenza.
AGENTI OPERANTI IN PAESI UE ED EXTRA-UE – Se si rammenta che la Convenzione opera tra gli Stati UE, si avrà ben chiaro come l’applicazione del criterio sussidiario, in un contratto di agenzia destinato ad operare in ambito europeo, finisca con il sottoporre il rapporto alla disciplina interna di uno di tali Stati; e dal momento che tutti hanno ormai dato attuazione alla direttiva comunitaria n° 653/86/CEE, adottata dal Consiglio, si avrà come risultato l’applicazione di una normativa di diritto sostanziale praticamente identica, quale che sia la legge del Paese europeo in concreto richiamata.Naturalmente ove si guardi ad un mercato extraeuropeo, e si voglia utilizzare lo strumento dell’agenzia, sarà quanto mai opportuno, in difetto di accordi internazionali o di convenzioni bilaterali, prevedere espressamente, nel contratto, sia la legge applicabile sia il giudice che sarà chiamato a decidere le eventuali controversie.
LE ECCEZIONI – La Convenzione di Roma non trova applicazione nelle questioni inerenti la capacità di un intermediario di obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, sicché questo può porre qualche problema allorquando l’agente sia stato munito dalla casa mandante anche di poteri di rappresentanza: ma, ad avviso di chi scrive, nessuna difficoltà dovrebbe sorgere quando le parti abbiano scelto la legge applicabile al rapporto, espressamente dichiarando di avere voluto, con tale scelta, regolare ogni aspetto del contratto.Ad analogo risultato dovrebbe pervenirsi quando la controversia venga instaurata in Italia, dovendo il giudice italiano fare riferimento al nostro diritto internazionale privato, il cui art. 57 (come appena ricordato) ha recepito la Convenzione di Roma per la disciplina di ogni rapporto contrattuale che presenti elementi di estraneità, senza esclusione di tipologie contrattuali o di singoli elementi o effetti di una fattispecie contrattuale.
IL RISPETTO DELLE NORME COGENTI – Altro limite riveniente dalla Convenzione, e questa volta pur in presenza di una legge scelta dalle parti, è quello posto dall’art. 7, par. 1, alla cui stregua il giudice potrebbe dare spazio alle norme cogenti (cioè di applicazione necessaria) di un altro Paese, con cui il contratto presenti uno stretto legame, disapplicando in parte qua la legge scelta dalle parti.In realtà, le conseguenze pratiche dell’art. 7 della Convenzione sono, per quanto concerne l’agenzia, praticamente irrilevanti, data l’esistenza – in ambito europeo – di una disciplina sostanziale uniforme del rapporto, in ragione del già ricordato recepimento della direttiva n° 86/653/CEE.
CASO PRATICO: BELGIO E FRANCIA
Occorre prestare molta attenzione nella stipulazione di contratti con agenti belgi o francesi, o per meglio dire contratti in cui l’attività promozionale dell’agente debba essere svolta in territorio belga o francese: in effetti, qualora manchi la scelta della legge da parte dei contraenti, la Convenzione di Roma condurrebbe ad applicare, per quanto si è appena detto, la legge dello Stato in cui viene eseguita la prestazione caratteristica, quindi la legge belga o quella francese. Sennonché in Belgio non esiste una vera e propria regolamentazione del contratto di agenzia, in quanto le funzioni tipiche dell’agente sono svolte dai lavoratori dipendenti dell’azienda (equivocamente qualificati “representants de commerce”), piuttosto che da lavoratori autonomi, verso il pagamento di una vera e propria retribuzione (art. 4 della legge relativa, lo “Statut de representants de commerce” del 3.07.1978); quanto alla Francia, esistono categorie di agenti che svolgono l’attività di intermediazione in maniera non autonoma, cioè come dipendenti delle aziende (“representants salaries”). Quindi è serio e concreto il rischio che l’imprenditore italiano, credendo di avere incaricato un agente, si ritrovi invece un dipendente in più nell’organico della propria azienda, con costi ed oneri non preventivati: donde la necessità di valutare in modo preventivo e naturalmente adeguato le implicazioni derivanti dall’applicazione di una legge diversa dalla italiana.