Le attività delle imprese presentano in maniera sempre più crescente implicazioni transfrontaliere non solo nel corso della loro attività ordinaria, ma anche nelle situazioni di crisi (si pensi al fallimento); di conseguenza, anche in questo ambito si è reso necessario l’intervento del legislatore comunitario al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno attraverso la cooperazione in materia civile e giudiziaria (art. 65 del Trattato) nonchè di evitare che leggi in materia emanate dai singoli Stati possano entrare in conflitto tra loro.
IL REGOLAMENTO CE 1346/2000 – Il 31 maggio 2002 con l’entrata in vigore del regolamento comunitario n.1346/2000 relativo appunto alle procedure di insolvenza, il legislatore comunitario ha voluto disciplinare i rapporti tra gli Stati membri e le rispettive leggi nei casi in cui dovesse aprirsi una procedura di insolvenza nei confronti di una impresa situata nell’UE – che non sia ente creditizio, impresa assicuratrice o organismo di investimento collettivo – che abbia dipendenze commerciali in altri Paesi Membri, esclusa la Danimarca.
I PRINCIPI E LE NORME – Il legislatore comunitario, avendo preso atto delle notevoli differenze esistenti fra le discipline interne agli Stati Membri, è giunto alla conclusione che, allo stato dell’arte, appare poco realistico istituire una procedura di insolvenza valida per tutta la Comunità.Esistono infatti, all’interno degli Stati, distinte discipline per i diritti di prelazione dei creditori e per i diritti reali( pertanto sono state previste speciali norme applicabili ai diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti, come per i diritti reali appunto e per i contratti di lavoro) e si è ammessa la possibilità che accanto ad un procedura di insolvenza principale se ne possano aprire altre secondarie.
PROCEDURE PRINCIPALI E SECONDARIE – In altri termini il regolamento consente di poter aprire, da un lato, la procedura principale d’insolvenza nel Paese Membro in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore, che per le società e le persone giuridiche coincide – fino a prova contraria – con il luogo in cui si trova la sede statutaria (per far sì che si applichi il regolamento – con conseguente riconoscimento automatico da parte degli altri Stati degli atti compiuti in ossequio alla legge dello stato di apertura – tale luogo deve ricadere nel territorio comunitario). Dall’altro una procedura secondaria d’insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una c.d. dipendenza, ovvero qualsiasi luogo in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e beni (si pensi al caso di una impresa con sede in Italia che abbia un centro di distribuzione in Germani: è in quest’ultimo Paese che si può chiedere che venga aperta una procedura secondaria, la quale però sarà limitata ai beni del debitore ivi siti).In precedenza in Italia, sul tema della giurisdizione in materia di fallimento, a seguito della riforma del diritto internazionale privato (attuata con la legge 218/95), si registravano posizioni divergenti: ferma l’inapplicabilità per espressa esclusione della Convenzione di Bruxelles ai casi in esame, un orientamento riteneva applicabile la legge fallimentare come legge speciale (con la possibilità di aprire la procedura fallimentare anche a procedura all’estero iniziata), l’altro, invece, in linea di massima impediva l’apertura di una procedura concorrente in Italia in pendenza di altra all’estero, ritenendo applicabili le regole sulla litispendenza fissate dalla legge 218/95 che aveva tacitamente abrogato le disposizioni con essa incompatibili, ivi comprese anche quelle della L.F. . Il regolamento è intervenuto a dissolvere i dubbi e a fissare le regole di competenza internazionale, ossia ad individuare lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza.
L’APERTURA DELLA PROCEDURA D’INSOLVENZA – La procedura secondaria d’insolvenza può essere aperta prima o dopo che si apra quella principale, ma la possibilità di chiedere che venga iniziato detto procedimento prima di quello principale è limitata ad alcuni casi (ad esempio spetta ai creditori locali). Tale restrizione è prevista allo scopo di limitare i casi in cui si aprano procedure secondarie senza che sia avviata una procedura principale la quale, beneficiando di una posizione dominante, ha la funzione di coordinamento tra le varie procedure con possibilità d’intervento del curatore della principale nelle secondarie (ad esempio per proporre un piano di risanamento o di sospensione della liquidazione nelle procedure secondarie etc.).
UN CASO PRATICO – La società A ha sede legale nelle Bahamas e il centro di produzione autoveicoli in Gran Bretagna, dove ha anche la sede amministrativa centrale. La società A ha una rete di distribuzione con magazzini e filiali in Germania, Danimarca e negli USA. La società B, registrata in ogni Stato dell’Unione, fornisce alla società A parti meccaniche per detti autoveicoli dalla sua sede principale in Germania verso le filiali di distribuzione della società A situate in Germania e Danimarca. La società B creditrice della società A per ingenti somme relative a forniture effettuate dal 2001 intende recuperare detti crediti avviando a carico della società A una procedura d’insolvenza. Innanzitutto è bene specificare che il regolamento trova applicazione nelle procedure di insolvenza aperte dopo il 31 maggio 2002 e che comunque gli atti del debitore compiuti prima di detta data saranno soggetti alla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento. In secondo luogo occorre stabilire dove sarà possibile aprire la procedura e a tal proposito si potrà sostenere che la società A, pur avendo la sede legale nelle Bahamas, – luogo in cui il regolamento, fino a prova contraria, presume sia situato anche il centro di interessi – abbia il suo centro di interessi collocato all’interno della UE e precisamente in Gran Bretagna dove la suddetta società possiede sia il centro di produzione che la sede amministrativa centrale. Sarà quindi in Gran Bretagna che potrà essere aperta la procedura principale di insolvenza. Ma oltre a questa possibilità ve n’é anche un’altra, la società B, infatti, potrebbe chiedere che venga aperta una procedura secondaria in Germania dove ha sede e dove si qualifica come creditrice della filiale tedesca (definibile come dipendenza) della società A.