Lo scorso 8 ottobre è stato definito dai giornali inglesi “a red letter day” per il diritto societario europeo, un giorno importantissimo: la società europea (o SE acronimo per “Societas Europaea” dal latino) diventa realtà dopo oltre 30 anni dalla sua prima ideazione, avvenuta nel lontano 1970 quando la Commissione presentò la prima proposta di regolamento relativa appunto allo statuto della società europea.
LA NORMATIVA – Ad istituire e a disciplinare il nuovo soggetto giuridico è intervenuto il regolamento n.2157/2001 – entrato in vigore l’8 ottobre 2004 appunto – relativo allo statuto della società europea, corredato dalla direttiva 2001/86/CE in materia di coinvolgimento dei lavoratori. Ben presto, quindi, potremo trovare il nome di una società seguito dall’acronimo SE, come oggi troviamo SpA, Srl etc. Lo scopo che il regolamento si prefigge è quello di agevolare le operazioni di ristrutturazione e cooperazione che coinvolgono le imprese appartenenti a Stati membri differenti: considerato il contesto giuridico in cui le imprese si trovano ad operare, finora principalmente basato sulle normative nazionali, il legislatore comunitario ha ritenuto, in ossequio al principio di riavvicinamento del diritto societario degli Stati membri, di consentire la costituzione, accanto a società di diritto nazionale, di società governate, nella loro costituzione e nel loro funzionamento, da un regolamento comunitario come tale applicabile in tutti gli Stati membri. Le disposizioni di tale regolamento consentono di costituire e gestire società di dimensioni europee, senza che queste possano essere ostacolate dalle disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e dai limiti territoriali della loro applicazione.
LA COSTITUZIONE DELLA SE – La SE, dotata di personalità giuridica, viene costituita in forma di società per azioni, ed il capitale sociale deve essere di almeno 120.000 euro (o più elevato qualora sia prescritto dallo Stato in cui la SE ha la sede sociale per l’esercizio di determinate attività). La previsione di tale capitale sociale minimo è stata dettata dalla necessità che siffatta impresa abbia dimensioni ragionevoli e che sia in grado, dal punto di vista finanziario e gestionale, di esercitare la propria attività su scala europea, senza in ogni caso mortificare la costituzione della SE da parte di piccole e medie imprese.
I VARI METODI DI COSTITUZIONE – Premesso che, oltre all’applicazione del regolamento in esame, alla procedura di costituzione di una SE si applica la disciplina della legislazione applicabile alle S.p.A. dello Stato in cui la SE stabilisce la propria sede sociale, andiamo ad esaminare le varie tipologie di costituzione.La SE può essere costituita a) mediante procedura di fusione mediante incorporazione oppure mediante costituzione di nuova società -nel primo caso la società incorporante assume la forma di SE contemporaneamente alla fusione, nel secondo caso è la nuova società ad essere una SE; b) come SE holding: è il caso in cui le società per azioni o le società a responsabilità limitata, costituite secondo la legge di uno stato membro e aventi la sede sociale e l’amministrazione centrale nella Comunità, decidono di promuovere la costituzione di una SE holding se almeno due di esse sono soggette alla legge di due Stati differenti o possiedono da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro – la costituzione di una SE holding non comporta lo scioglimento delle società promotrici; c) come SE affiliata: le società di cui all’art. 48 del Trattato e gli enti giuridici di diritto privato o pubblico possono costituire mediante sottoscrizione di azioni una SE affiliata se almeno due di esse sono soggette alla legge di stati membri differenti o possiedono da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro; d) mediante trasformazione di società per azioni esistente: una società per azioni costituita secondo la legge di uno Stato membro e avente la sede sociale e l’amministrazione centrale nella comunità può trasformarsi in una SE se ha da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro – in questo caso vige il divieto di trasferire la sede sociale in occasione della trasformazione, cosa peraltro lecita negli altri casi di costituzione di una SE. Inoltre lo statuto della SE prevede come organi l’assemblea generale degli azionisti e, alternativamente, un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (two-tier system – sistema dualistico) oppure un organo di amministrazione (one-tier system – sistema monistico).
VANTAGGI E SVANTAGGI – La novità rappresentata dalla SE nel panorama giuridico europeo è sicuramente di grande interesse, anche perché attualmente non ci sono regole che disciplinano in modo uniforme le fusioni societarie transfrontaliere pertanto la SE poterebbe facilitare tali procedure, così come potrebbe essere uno strumento adatto alla promozione di progetti di respiro paneuropeo (si pensi alle reti ferroviarie o stradali) attraverso la costituzione di societarie nella forma appunto della SE. Inoltre utilizzando una SE le società multinazionali eviterebbero di dover ottemperare alle diverse legislazioni dei Paesi in cui le sedi secondarie o le affiliate sono situate. Dal lato degli svantaggi invece possiamo subito affermare che la disciplina della SE essendo il frutto di un regime legale misto (la fonte regolamentare comunitaria e le fonti interne di ogni singolo stato in determinate materie), potrebbe costituire un farraginoso incastro per i consulenti chiamati a fornire assistenza legale. Infine non è stata previsto alcun trattamento fiscale privilegiato, pertanto la SE sarà assoggettata al regime fiscale dello Stato in cui è stata fissata la residenza.