Durante la stesura di un contratto internazionale, per definizione posizionato a cavallo fra due o anche più ordinamenti giuridici, vengono in rilievo due fondamentali aspetti che occorre per prudenza sempre regolare: la scelta della legge applicabile, da un lato, e la determinazione del foro competente in caso di controversia, dall’altro.
LA SCELTA DELLA LEGGE – L’esperienza insegna che è sicuramente più opportuno scegliere la legge da cui si vuole che il contratto venga regolato e non lasciare che questa scelta sia fatta dai giudici in caso di controversia, secondo criteri (stabiliti dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, entrata in vigore in Italia il 1° aprile 1991) che possono stabilire l’applicazione di una legge straniera non preventivata.Erroneamente si crede che la scelta della giurisdizione italiana comporti per il giudice italiano chiamato a dirimere una controversia insorta tra le parti l’automatica applicazione della legge italiana. In realtà il giudice italiano dovrà seguire le indicazioni date dalla Convenzione di Roma che potrebbero condurre ad applicare al caso di specie una legge straniera, con tutte le difficoltà che questo comporta: il giudice italiano infatti sarà chiamato a decidere applicando le norme di un ordinamento a lui non familiare, anzi sconosciuto prima di allora.
LEGGE ITALIANA O LEGGE STRANIERA? – Altro errore in cui comunemente si incorre è di considerare l’applicazione della legge italiana come la soluzione più adeguata, quale che sia l’oggetto del contratto. E’ sicuramente vero che l’accorgimento di far regolare il contratto dalla legge italiana è di solito una buona soluzione, ma tale strategia trova alcune limitazioni, ecco perché occorre procedere ad una serie di verifiche prima di procedere alla scelta. Innanzitutto è necessario verificare se sia possibile applicare il diritto italiano al contratto in questione; ad esempio risulterà inutile sottoporre alla legge italiana un contratto con un concessionario di vendita belga, in quanto il Belgio ha previsto una normativa altamente protettiva per il concessionario, che non può essere derogata , qualsivoglia sia la legge scelta dalle parti.E’ bene, infatti, sapere che ogni Paese ha, nel proprio ordinamento, talune disposizioni che devono assolutamente trovare applicazione (le c.d. norme di applicazione necessaria), in quanto finalizzate alla tutela di contraenti deboli quali il consumatore o il lavoratore subordinato o in quanto espressione dei principi di ordine pubblico vigenti nel Paese del contraente(le c.d. norme imperative o di ordine pubblico). In secondo luogo può risultare che non sia conveniente l’applicazione della legge italiana: in certi casi l’adozione di una legge straniera può essere vantaggiosa per l’impresa italiana ( Nel contratto di agenzia , ad esempio, in molti Paesi l’agente non gode di tutti i privilegi che gli riconosce la normativa italiana).
LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE – Altra questione di pregnante interesse risulta essere quella relativa alla scelta del foro competente. Ogni Stato decide autonomamente se e fino a quale stadio i giudici nazionali possono essere ritenuti competenti a dirimere una controversia insorta tra parti di diversi Paesi. In altri termini la giurisdizione appartenente ai giudici dei vari Paesi (ossia la delimitazione della competenza dei giudici di uno Stato rispetto a quelli appartenenti ad altri ordinamenti statali) non è inserita in un sistema omogeneo e coordinato di norme sovranazionali. Il rischio determinato dall’assenza di un sistema di norme coordinate è rappresentato dalla possibilità che si instaurino processi paralleli in Paesi diversi e che si giunga a sentenze contrastanti. A livello europeo sono intervenute con lo scopo di mitigare questa situazione due Convenzioni (quella di Bruxelles del 1968 e quella di Lugano del 1988) che stabiliscono i criteri secondo i quali viene individuato il giudice nazionale competente a conoscere la controversia. Nel caso in cui la controversia riguardi un Paese non appartenente all’area geografica europea o ricada nell’ambito delle materie escluse dalle convenzioni sopra citate ( ad es. materia fiscale, doganale e amministrativa, sistema successorio, fallimento e procedure concorsuali etc.,) si applica il regime generale stabilito dalla legge 218/95, che individua per l’Italia i criteri per determinare il foro competente. In entrambi i regimi- Convenzione di Bruxelles e legge 218/95- la regola generale è quella secondo cui competente a dirimere la controversia è il giudice del Pese in cui ha il domicilio il convenuto, cosicché il contraente italiano nel caso in cui sia intrapresa un’azione nei suoi confronti sarà convenuto dinanzi a giudici italiani ( fatta eccezione per il caso in cui l’azione legale verta su immobili situati all’estero).A questo principio di ordine generale vi sono delle eccezioni che, a seconda della materia oggetto del contendere, concedono la possibilità all’attore di citare il convenuto dinanzi ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato adìto nel caso di applicazione del principio generale. Ad esempio, nella materia di nostro interesse, quella contrattuale, il contraente può essere convenuto nello Stato in cui il contratto deve essere eseguito.( Nel caso di un contratto di compravendita siglato tra un’azienda produttrice del settore alimentare italiana e una società inglese, l’azienda italiana potrà essere citata, nel caso di mancata consegna della merce, dinanzi ai tribunali inglesi, in quanto la consegna doveva essere eseguita nel Paese del compratore).Premesso che un contratto internazionale ben redatto deve trovare al suo interno i rimedi alle eventuali controversie tra le parti, ove il ricorso ai giudici diventi necessario, è opportuno indicare espressamente nello stesso contratto il Foro competente a conoscere la controversia.La convenzione di Bruxelles, all’art. 17, consente alle parti di decidere quale giudice sarà competente a decidere eventuali controversie. Tale facoltà concessa alle parti fa sì che la scelta effettuata prevalga anche sulla normativa di ogni singolo Stato: la deroga del foro, infatti, se conforme ai dettami dell’art. 17, è valida anche per le materie a cui gli Stati membri attribuiscono competenze esclusive ai propri giudici. (Ad esempio la inderogabilità della normativa antitrust di un paese membro viene meno di fronte ad una scelta del foro effettuata dalle parti ai sensi dell’art.17 della Convenzione; eccezioni, però, vi sono in materia di contratti di lavoro subordinato) L’indicazione del Foro dovrà scaturire dalla considerazione della strategia che si intende adottare in caso di conflitto, e il Foro scelto pertanto sarà quello più adeguato a mettere in atto le diverse tattiche processuali (strategia offensiva o difensiva) della parte contraente. Nel caso in cui la parte italiana sa di non avere interesse a promuovere azioni giudiziarie nei confronti della controparte, la soluzione migliore sarà quella di scegliere la giurisdizione italiana, in modo da attuare la difesa nel proprio Paese (un esempio tipico è dato dal rapporto tra il preponente italiano e l’agente straniero: la parte italiana di norma non vanta crediti rilevanti nei confronti dell’agente, mentre quest’ultimo potrebbe avanzare richieste di indennità di fine rapporto o simili, in tal caso converrà al preponente stipulare una clausola che indichi il foro competente in Italia, in quanto la sua unica preoccupazione sarà quella di difendersi da una eventuale azione giudiziaria). Nel caso in cui, invece, la parte italiana è a conoscenza, ad esempio, del fatto che una sentenza a suo favore resa in Italia non verrebbe riconosciuta nel Paese della controparte, sarà conveniente affidare la competenza a conoscere la controversia ai giudici di tale Paese. Non sempre tuttavia la scelta degli organi giurisdizionali statali si rivela saggia, essendoci a disposizione rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, quali l’arbitrato.Tali rimedi troveranno specifico approfondimento nel prossimo articolo.Con il contributo della Dott.ssa Annabella Cazzolla – Specialista in Contrattualistica Internazionale Nei contratti internazionali la mancata scelta della legge applicabile porta al paradosso che il giudice italiano potrebbe essere costretto a giudicare sulla base di una legge straniera.