Abbiamo visto nei precedenti articoli che le scelte corrette sia della legge applicabile al contratto internazionale che del foro competente in caso di controversia sono in grado di tutelare adeguatamente i fondamentali interessi che le parti di un contratto internazionale mettono in gioco.
QUANDO L’ARBITRATO DIVENTA NECESSARIO – Talvolta però su queste fondamentali opzioni le parti non riescono ad accordarsi e le trattative raggiungono un punto di stallo, in quanto ognuna di queste caldeggia l’opzione per giudici e Legge del proprio Paese.Nasce in questi casi l’esigenza di individuare un organo giudicante delle eventuali controversie che appaia ad entrambi i contraenti sufficientemente neutrale e che rappresenti in modo equo le contrapposte istanze..La designazione di un collegio di arbitri appunto, potrà tutelare al meglio le posizioni di ognuna delle parti che potrebbero farsi rappresentare da un arbitro della propria nazionalità .Fin qui l’arbitrato è più che altro una scelta obbligata; tuttavia nella prassi commerciale le parti hanno imparato a privilegiarne l’adozione sulla base di specifiche ragioni di opportunità.
E QUANDO INVECE OPPORTUNO – Le ragioni del successo di un simile strumento possono ricondursi principalmente alla circostanza che l’arbitrato garantisce neutralità, segretezza, maggiore rapidità rispetto agli ordinari rimedi giurisdizionali, possibilità del giudizio sulla base degli usi del commercio internazionale in luogo delle leggi nazionali, alto livello di specializzazione tecnica.In alcuni giudizi infatti la valutazione dei fatti tecnici diventa assolutamente determinante nella decisione della controversia, e pertanto risulta fondamentale poter disporre di esperti che possano attingere alle tecniche consolidate del settore(si pensi al diritto marittimo).
IL RICONOSCIMENTO ALL’ESTERO DEL LODO ARBITRALE E LA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1958 – Ma il vantaggio sicuramente più interessante offerto da una opzione di tal genere è rappresentato dal fatto che in molti casi il lodo arbitrale potrà essere riconosciuto nel paese della controparte molto più facilmente di una sentenza ordinaria. Spesso infatti accade che pur avendo ottenuto una sentenza favorevole nel proprio Paese, l’imprenditore poi ne veda vanificati tutti gli effetti per l’impossibilità di ottenerne il riconoscimento nel Paese della controparte (questo nei casi in cui lo Stato della controparte non abbia aderito a Convenzioni per il riconoscimento delle sentenze quali, su tutte, quelle di Bruxelles e Lugano, vedi articolo del 23.12)A questo inconveniente ha posto rimedio la Convenzione di New York del 1958, sottoscritta da un numero elevatissimo di Paesi, che permette ad un lodo arbitrale di essere eseguito nel Paese della controparte, purché questo abbia aderito alla Convenzione.
OPPORTUNO L’ARBITRATO QUANDO LO STATO ESTERO NON HA ADERITO A CONVENZIONI SUL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE – Le parti contraenti dunque, prima di impostare una strategia contrattuale, dovranno analizzare attentamente la lista degli Stati firmatari della convenzione di New York e di quelli firmatari delle convenzioni sul riconoscimento delle sentenze, per esercitare in modo efficace l’opzione per l’arbitrato ovvero per la giurisdizione ordinaria.Così sarà opportuno, operando con gli Stati Uniti, valutare la maggiore facilità del riconoscimento in questo Paese di un lodo arbitrale rispetto ad una sentenza ottenuta in Italia (data l’adesione degli USA alla Convenzione di New York sull’arbitrato e l’assenza di convenzioni sul riconoscimento delle sentenze tra i due Paesi).
SCONVENIENTE INVECE L’ARBITRATO CON PAESI NON ADERENTI – Con i Paesi non firmatari della Convenzione di N.Y. la posizione italiana può risultare spesso scompensata. In sede di arbitrato infatti, l’eventuale condanna della controparte estera(es brasiliana) non sarà eseguibile in Brasile, non firmatario della convenzione di NY (il riconoscimento infatti dovrà avvenire secondo il più ostruzionistico sistema di riconoscimento della legge nazionale brasiliana).Per di più in caso di condanna della parte italiana, il lodo arbitrale potrà essere riconosciuto e eseguito in Italia dalla controparte estera(posto che l’Italia, a differenza di altri Paesi, non ha limitato il riconoscimento ai soli lodi resi nei Paesi firmatari).Quanto detto non è ovviamente assoluto; per esempio l’arbitrato nel caso prima analizzato potrebbe essere consigliabile laddove la controparte brasiliane avesse beni aggredibili in Paesi aderenti alla Convenzione di N.Y. Vale , come al solito nel diritto internazionale, un’analisi caso per caso.
GLI ARBITRATI REGOLAMENTATI DALLE PARTI CONTRATTUALI O GESTITI DA APPOSITE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI – Per concludere, si segnala l’opportunità, nella maggior parte dei casi, di rivolgersi ad organismi internazionali specializzati nella organizzazione e nella gestione dell’arbitrato(es. Camera di Commercio internazionale) e di far riferimento al regolamento arbitrale da questi predisposti, piuttosto che tentare di disciplinarne nel contratto tutto il funzionamento(sono questi i c.d. arbitrati “ad hoc”).