Il crescente sviluppo dei “gruppi di società” ha indotto anche il legislatore fiscale ad introdurre nell’ordinamento tributario italiano, a partire dal 1° gennaio 2004, gli istituti del “consolidato nazionale” e del “consolidato mondiale”.Con il consolidato nazionale si introduce il concetto di tassazione di gruppo, poiché il reddito imponibile della società controllante viene sommato a quello delle società controllate aderenti.Nel caso in cui la catena societaria sia formata anche da soggetti non residenti (indipendentemente dallo Stato di residenza) si può optare per il “consolidato mondiale”, disciplinato dagli artt. da 130 a 142 del nuovo TUIR.Se con il consolidato nazionale si attua la tassazione del “risultato di gruppo” (inteso come somma algebrica del reddito imponibile o della perdita della controllante e quello delle controllate aderenti), tramite il consolidato mondiale è possibile sommare algebricamente, in modo proporzionale alle quote possedute, i redditi o le perdite di tutte le controllate non residenti, secondo il principio “all in – all out”.
LA CONTROLLANTE RESIDENTE – Possono optare per il consolidato mondiale le società di capitali e gli enti commerciali residenti (controllanti residenti) a condizione che i relativi titoli siano negoziati nei mercati regolamentati oppure risultino controllate esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche residenti che non controllino altri soggetti.La veste di controllante residente deve essere ricoperta dalla società che si trova al vertice più alto della catena di controllo, che, di conseguenza, se è a sua volta controllata da altre società residenti, non può partecipare al consolidato nazionale in veste di controllata.
LE CONTROLLATE – L’ambito oggettivo del consolidato mondiale coinvolge tutte le controllate non residenti, considerando tali le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla società o ente controllante in misura superiore al 50%.Per le sub-controllate estere si tiene conto, come si vedrà, dell’effetto demoltiplicativo della catena di controllo.
IL RAPPORTO DI CONTROLLO – Il requisito del controllo deve sussistere alla fine dell’esercizio della società controllante e deve riguardare una partecipazione detenuta da almeno sei mesi.In caso di un esercizio coincidente con l’anno solare, potranno essere consolidate le partecipazioni acquisite anteriormente al 30 giugno; se acquisite successivamente a tale data, il loro consolidamento potrà avvenire a partire dal successivo esercizio.In caso di partecipazione indiretta, per il calcolo della percentuale di partecipazione rilevante ai fini del consolidato, occorre distinguere se il gruppo si sviluppa in Italia ed all’estero oppure solo all’estero.Nel primo caso, poiché si è in presenza di controllate intermedie residenti, sussiste l’obbligo del consolidato nazionale tra queste e la controllante e la quota di reddito della società estera da includere nella base imponibile di gruppo è pari alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente (controllante e controllate intermedie).Le società Alfa e Beta adotteranno obbligatoriamente il consolidato nazionale.Il reddito della francese Omega entrerà nel consolidato mondiale al 54% (3% + 51%)Nel caso di sviluppo del gruppo solo all’estero, in presenza di sub-controllate estere, si tiene conto del citato effetto demoltiplicativo della catena di controllo.La società italiana Alfa richiede il consolidato mondiale al quale partecipano la francese Omega con una quota del 90% e la inglese Delta con una quota del 63% (90% x 70%), verificandosi per quest’ultima, con l’applicazione della demoltiplicazione, il possesso superiore al 50%, necessario ai fini del consolidato.
EFFETTI DELL’OPZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI – L’esercizio dell’opzione consente di imputare al soggetto controllante, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi e le perdite prodotti da tutte le controllate non residenti per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle società controllate residenti, tenendo conto della già descritta demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.La controllata residente deve obbligatoriamente interpellare l’Agenzia delle Entrate al fine di verificare le sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione.La norma istitutiva, inoltre, detta una serie di norme relative agli effetti e all’efficacia dell’opzione, nonchè alla determinazione dell’imposta dovuta da effettuarsi dopo aver proceduto alle rettifiche di consolidamento.
ESEMPIO DI CALCOLO CONSOLIDATO DI GRUPPO ANNO XSocietà italiana Alfa registra un reddito di € 60.000 e controlla:nella misura dell’80% la società francese Omega che registra una perdita fiscale (dopo le rettifiche art.134 TUIR) di € 30.000;nella misura del 63% la società inglese Delta che registra un reddito (dopo le rettifiche art.134 TUIR) di € 50.000.Determinazione imponibile del gruppo consolidato CONCLUSIONI – Anche se non ancora oggetto di disposizioni attuative e circolari ministeriali esplicative, appare evidente come il nuovo sistema impositivo sia caratterizzato da una serie di vincoli e condizioni particolarmente gravosi, chiaramente introdotti al fine di impedire abusi nell’applicazione della disciplina.Il principio “all in – all out”, in base al quale l’opzione deve essere necessariamente esercitata con riferimento a tutte le controllate estere, evita che nella definizione del perimetro di consolidamento possano entrare solamente le società estere in perdita.Pare altresì doveroso evidenziare come, al contrario, il suddetto principio “all in – all out” possa provocare l’assoggettamento ad imposte italiane di redditi imponibili conseguiti all’estero, ove sono in vigore regimi fiscali più favorevoli.