Dall’entrata in vigore del regolamento CE 2200/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004, ovvero dal 1° gennaio 2005, gli imprenditori del settore tessile e abbigliamento dell’Unione Europea non dormono più sonni tranquilli. Dal 1° gennaio 2005, infatti, non sono più in vigore i limiti quantitativi all’importazione di prodotti tessili originari dei paesi membri dell’Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), ossia anche di quelli provenienti dalla Cina, che costituisce al momento, come è noto, il più temibile concorrente per le imprese che operano nel settore del tessile-abbigliamento.
EXCURSUS – Ma cosa è avvenuto? In realtà la determinazione assunta con il regolamento succitato è stata presa nel pieno rispetto dell’accordo dell’OMC su tessile e abbigliamento (ATA), organizzazione di cui la Comunità è parte contraente. L’accordo Multifibre entrato in vigore nel 1974 e scaduto appunto il 31 dicembre 2004, consentiva di arginare, regolamentandolo, l’ingresso dei prodotti tessili e dell’abbigliamento, adesso invece – sebbene sia stato previsto un sistema di sorveglianza preventiva per i prodotti cinesi, vedi in prosieguo – l’ingresso di merci provenienti dai paesi facenti parte dell’OMC non ha più restrizioni. E’ stato previsto un regime transitorio che è rimasto in vigore sino al 31 marzo scorso, secondo il quale per l’immissione in libera pratica di merci precedentemente soggette a limiti quantitativi e spedite entro il 31.12.04, gli operatori erano obbligati a chiedere una licenza d’importazione alla Direzione generale per la politica commerciale (Ministero delle attività produttive) corredata da un certificato di esportazione emesso dal paese fornitore.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA PREVENTIVA – Per i beni importati dalla Cina il regolamento comunitario ha introdotto in via transitoria sino al 31.12.2005 un sistema di sorveglianza preventiva (basato su documenti di vigilanza rilasciati dal Ministero delle attività produttive – direzione gen. per la politica commerciale), allo scopo di monitorare le importazioni ai fini di una eventuale attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale come la clausola di salvaguardia specifica per i tessili (art. 10 bis reg.CE 3030/93 e Comunicazione della Commissione del 27.4.2005).
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SPECIFICA PER I TESSILI – Nella relazione del gruppo di lavoro sull’adesione della Cina all’OMC, allegata al protocollo di adesione della Cina all’OMC, è prevista una disposizione che consente ai paesi membri dell’OMC di introdurre misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni dei prodotti tessili e dell’abbigliamento dalla Cina sino alla fine del 2008. Tale clausola può essere invocata in determinate circostanze, ossia nel caso in cui un Paese membro dell’OMC ritenga che le importazioni tessili e dell’abbigliamento di origine cinese, rischino, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l’andamento stabile degli scambi di questi prodotti. L’elemento fondamentale è l’origine dei prodotti – cinese – a prescindere dalla circostanza che questi ultimi provengano direttamente dalla Cina o da Paesi intermedi. L’andamento stabile degli scambi, terminologia generica, fa considerare come causa di attivazione della clausola un rapido incremento o un’impennata delle importazioni (basti pensare che secondo le previsioni dell’OMC la Cina che nel 2003 produceva il 17% dei prodotti tessili dovrebbe arrivare al 50% nel giro di tre anni). Altro fattore da valutare ai fini di individuare un pregiudizio per l’economia dei Paesi appartenenti all’OMC – pregiudizio che non può essere meramente ipotetico e deve essere imminente – può essere costituito dall’improvviso calo dei prezzi all’importazione se raffrontati con altri prezzi praticati da altri importanti fornitori (questa circostanza potrebbe anche arrecare gravi danni alle economie di piccoli paesi in via di sviluppo, ai Paesi dell’area del Mediterraneo meridionale ed orientale etc.). Le procedure e il calendario previsto in caso di richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sono governate da regole di rapidità e trasparenza per garantire certezza per il commercio e per le imprese. La richiesta di apertura dell’inchiesta può essere fatta da un singolo paese o dalla stessa Commissione, se fatta dal primo quest’ultima entro 15 giorni deve decidere se aprire un’inchiesta e avviare le consultazioni informali con la Cina o respingere motivando la richiesta. Se lo ritiene alla fine di questa indagine, la Commissione può chiedere alla Cina l’inizio di consultazioni formali che non devono durare più di 90 giorni. A fine di tale periodo, se non si perviene ad una soluzione per entrambe le parti, la Commissione ha il diritto di istituire limiti quantitativi per i prodotti presi in esame. APERTURA D’INCHIESTA – La Commissione ha aperto un’inchiesta di salvaguardia (GUUE 2005/C 104/07) relativa a nove categorie di prodotti tessili provenienti dalla Cina, pertanto lo strumento innanzi descritto è stato attivato. Questa indagine rappresenta il primo step per giungere all’applicazione della clausola di salvaguardia innanzi esaminata. La Commissione ha rilevato che le importazioni dei prodotti appartenenti alle categorie sotto inchiesta “possono minacciare di ostacolare il corretto svolgimento degli scambi”, poiché dette importazioni nei primi mesi del 2005 hanno di gran lunga superato le soglie stabilite nella comunicazione della Commissione del 27.04.2005 (si pensi che per maglioni, pullover, giacche a vento etc. nel primo trimestre 2005 è stato registrato, rispetto allo stesso periodo del 2004, un aumento di importazione del 534%). L’inchiesta durerà 60 giorni (ai quali potranno essere aggiunti 10 giorni lavorativi in caso di necessità), tutte le parti interessate sono invitate a trasmettere per iscritto le loro osservazioni e notizie; la Commissione richiederà informazioni saranno alle associazioni dei produttori delle categorie di prodotti sotto inchiesta. E’ stato inoltre acquisito il parere della Commissione europea sul tessile che ha approvato l’avvio di due consultazioni formali con la Cina per due prodotti tessili: t-shirt e filo di lino. La decisione di avviare la fase delle consultazioni formali con la Repubblica Popolare Cinese spetta alla Commissione.