Lo scorso 22 luglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Claudio Scajola, ha varato il Codice del consumo, dopo un lungo ma serrato iter costellato da proroghe dei termini per la sua adozione (slittata infine a settembre 2005). Il decreto legislativo approvato in quella sede, in ottemperanza all’art.7 della legge delega 229/2003, costituisce un enorme passo avanti per la tutela dei consumatori e per la certezza e la trasparenza del mercato interno, in quanto in un unico testo sono state accorpate diverse normative, tra le quale le numerose direttive in materia di tutela dei consumatori, recepite e vigenti nel nostro ordinamento in maniera frammentata, tra le quali: la famosa direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, le direttive 84/450/CEE e 97/55/CEE in materia di pubblicità ingannevole, quella 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori, e l’elenco potrebbe continuare fino a ricomprendere la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e altri numerosi provvedimenti di diritto interno. Il testo ha riorganizzato le disposizioni normative secondo una sequenza logica e temporale lineare, che ordina la disciplina, come si afferma nella relazione illustrativa, “intorno al procedimento economico e giuridico compiuto, nella sua interezza, dall’atto di consumo”. Si sono riprodotte le norme vigenti nella loro originaria formulazione, procedendo a modifiche solo in caso di effettive esigenze di coordinamento o di adeguamento a mutate problematiche.
OBIETTIVI DEL CODICE – Il Ministro Scajola ha dichiarato che “con il codice il consumatore è messo nella condizione di tutelarsi e di essere tutelato, sia sul piano individuale che collettivo. Anche le imprese troveranno nel codice articoli di riferimento adeguati alla corretta informazione sul mercato, alla trasparenza e al miglioramento della concorrenza”. Quindi il codice è foriero di vantaggi non solo a beneficio dei consumatori, ma, come affermato dal Governo, agisce su tre livelli: innanzitutto, come è ovvio, a difesa della posizione giuridica del consumatore sia sul piano individuale che collettivo (a questo proposito ricordiamo che si attende l’emanazione della legge che istituisce la class action – atto Camera n. 3839 – , l’azione legale collettiva di risarcimento, che, sul modello americano, viene promossa dai consumatori danneggiati e che garantisce una tutela effettiva di questi ultimi), il codice altresì migliora le regole sulla correttezza delle pratiche commerciali, sull’informazione e sull’accesso alla giustizia; inoltre, per quanto riguarda le imprese, il codice dovrebbe migliorare la concorrenza, la trasparenza e l’informazione sul mercato, favorendo una migliore qualità dei prodotti e dei servizi; infine il codice avrà i suoi importanti riflessi sul mercato in generale, poiché dovrebbe conseguirne un incremento del grado di fiducia dei consumatori e delle imprese nel funzionamento del mercato e quindi una crescita degli scambi a beneficio di tutta la collettività nazionale.
LA STRUTTURA E IL CONTENUTO – Dall’analisi, ovviamente breve per esigenze di spazio, del contenuto del decreto approvato, emerge in primis chiaro l’intento del legislatore di mettere ordine – finalmente – in una materia i cui provvedimenti, emanati nel corso di un lungo lasso di tempo, erano privi di coordinamento e sistematicità. Il codice è composto da 146 articoli organizzati in 6 parti come segue. La prima parte contiene le disposizioni generali e di interpretazione del testo; la seconda disciplina l’educazione del consumatore, l’informazione e la pubblicità (delle quali solo quest’ultima era ampiamente regolamentata), a questo riguardo si è cercato di ridurre l’asimmetria informativa tra consumatore e impresa – obiettivo questo che costituisce invero la spina dorsale dell’intero corpus – disciplinando la dicitura di etichette, documentazione allegata, prezzi, messaggi dei prodotti, imponendo così le indicazioni necessarie minime, o ancora si è regolamentato in maniera nuova il sistema delle televendite, diventante in passato una diffusa occasione di truffa ed oggetto pertanto di tristi fatti di cronaca. La terza parte, la più corposa, riguarda il rapporto di consumo, in particolare la disciplina del contratto (vengono inseriti gli articoli 1469 bis e ss. c.c. in materia di clausole vessatorie abusive già inseriti nel codice civile in via provvisoria, quindi norme che si applicano trasversalmente a tutti i contratti assieme ad altre specificatamente previste per alcune tipologie di contratti, come nel caso di contratto avente ad oggetto il diritto di godimento ripartito di immobili – la c.d. multiproprietà in caso di diritto reale). La parte quarta è dedicata ai temi della sicurezza e della qualità dei prodotti, vengono infatti introdotte e coordinate le norme in materia di responsabilità per prodotti difettosi, di certificazione di qualità, di garanzia legale di conformità e di garanzia commerciale per i beni di consumo (le norme in tema di vendita dei beni di consumo previste dagli art. 1519 e ss del codice civile sono quivi inserite). La parte V, anch’essa di fondamentale importanza, è dedicata alle associazioni rappresentative dei consumatori a livello nazionale e alle azioni legali esperibili a tutela dei diritti dei consumatori, a questo riguardo, prima del ricorso al giudice, il codice in discussione ha previsto forme di composizione extra-giudizale delle controversie di cui dovessero essere parte i consumatori – a tutela dei quali, possono legittimamente agire le associazioni di cui innanzi -, individuando così con una procedura snella idonea comunque a garantire una tutela effettiva dei diritti, di fatti il processo di conciliazione, svoltosi dinanzi a determinati organi rispettando specifiche procedure, otterrà l’omologazione da parte del Tribunale divenendo, una volta accertata la sua regolarità formale, esecutivo con decreto (una volta omologato esso costituirà pertanto un valido titolo esecutivo azionabile nei confronti dei trasgressori). La sesta ed ultima parte contiene le disposizioni finali e le abrogazioni, tra le quali sono state previsti gli opportuni adattamenti con le disposizioni del codice civile, attraverso norme di coordinamento o abrogative delle disposizioni riportate e/o modificate dal Codice del Consumo.