Il trasporto marittimo movimenta il maggior volume di traffico negli scambi commerciali internazionali, anche grazie allo sviluppo del sistema delle unità di carico e all’utilizzo di tecnologie sempre più moderne; questa modalità non teme rivali per i traffici di massa e per le materie prime. Il trasporto marittimo ha mutuato gran parte delle sue regole dalla pratica dei traffici internazionali, i contratti del diritto marittimo infatti sono contenuti in modelli internazionali predisposti dalle organizzazioni degli operatori del settore e sono in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze emerse nei rapporti tra le parti.
LA POLIZZA DI CARICO – Il documento che accerta l’avvenuto caricamento della merce sulla nave si chiama polizza di carico (meglio conosciuta nei traffici internazionali come bill of lading), l’unico documento di trasporto che, a differenza dei documenti emessi nelle altre modalità di trasporto, è rappresentativo della merce in esso descritta, pertanto attraverso la semplice trasmissione del documento si attua il trasferimento della merce in esso descritta. Similmente agli altri documenti di trasporto la polizza di carico certifica l’avvenuto imbarco della merce a bordo della nave (con la dicitura shipped on board) nonché le condizioni della merce al momento della consegna a bordo (clean on board se la merce è integra); essa tradizionalmente viene rilasciata su supporto cartaceo anche se da qualche anno si è diffusa la polizza di carico c.d. elettronica. La polizza quindi è un documento unilaterale emesso dal vettore con la duplice funzione di titolo rappresentativo della merce viaggiante e di documento probatorio del contratto di trasporto, e proprio a causa delle sue caratteristiche le polizze di carico hanno stimolato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza sulla efficacia delle condizioni generali che disciplinano il trasporto contenute sul tergo della polizza, fortunatamente risoltosi con una ragionevole posizione che dà prevalenza alla prassi invalsa nel settore del trasporto marittimo rispetto alle formalità richieste dalla legge (si veda in questo senso una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 731 del 17 gennaio 2005). Le polizze possono essere nominative, ossia emesse a soggetto determinato ed espressamente indicato in polizza che ha diritto di ottenere dal vettore la consegna delle merci; oppure “al portatore”, quando viene espressamente riportata tale dicitura (si tratta di documento che, in caso di smarrimento, dà il diritto di ritirare la merce a chiunque detenga il titolo, quindi è altamente rischiosa); oppure possiamo avere la polizza “all’ordine” che è emessa all’ordine del soggetto indicato e può essere trasferita tramite girata (all’ordine di persona fisica o giuridica o in bianco). Per i trasporti cumulativi o combinati in cui sono diversi i vettori operanti, lo spedizioniere emette la polizza di carico diretta (la c.d. through bill of lading), assumendosi la responsabilità per tutti gli altri vettori successivi. Nei casi, sempre più frequenti, in cui vengono utilizzate diverse modalità di trasporto (via mare, su strada e/o ferrovia,), è stato creato il combined bill of lading, una polizza di carico che consente di coprire anche il trasporto terrestre, essendo rilasciati per la totalità del viaggio.
IL TRASPORTO AEREO – Il trasporto aereo ha conosciuto un notevole incremento del suo utilizzo negli ultimi decenni grazie all’aumento sia dei collegamenti tra aeroporti nazionale ed esteri sia delle compagnie aeree che, operando in un regime competitivo, hanno diversificato l’offerta, determinando anche un abbassamento delle tariffe, che comunque rimangono le più elevate tra le varie tipologie di trasporto. E’ chiaro che il trasporto aereo viene scelto in base alle esigenze dell’azienda, alla tipologia dei prodotti (si pensi alle piccole dimensioni degli anti-vibranti nell’industria meccanica, oppure all’alta deperibilità del pesce fresco, etc. ), ai luoghi da raggiungere (si pensi a luoghi lontani migliaia di chilometri dal porto e non collegati al mare da strade o linee ferroviarie efficienti, i Paesi dell’Africa Centrale ne sono un chiaro esempio).
COVENZIONE DI MONTREAL 1999 E AIR WAY BILL – Il 28 giugno 2004 è entrata in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale (la convenzione è stata ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con la Legge 10 gennaio 2004, n. 12). La Convenzione di Montreal si applica ai trasporti internazionali (di passeggeri, bagagli merci), allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro Stato anche non contraente. Venendo ad esaminare la lettera di vettura aerea (meglio conosciuta come air way bill) diciamo subito che essa fa fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della presa in consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano; l’air way bill si differisce dalla polizza di carico marittima, in quanto quest’ultima costituisce titolo rappresentativo della merce in esso descritta, pertanto attraverso la semplice trasmissione del documento si attua il trasferimento della merce in esso incorporata. Della lettera di vettura vengono rilasciati tre originali, oltre a sei (o più) copie: un originale “viaggia” necessariamente con la merce (e in questo si differisce dalla polizza di carico marittima), in quanto la velocità con cui la merce arriva a destino non consente di attendere la trasmissione dei documenti che potrebbe essere più lenta e non consentire al destinatario di ritirare la merce al suo arrivo. Non essendo l’air way bill un documento negoziabile, il vettore, una volta consegnata la merce al destinatario indicato, ha adempiuto alla sua obbligazione. L’air way bill andrebbe compilata per la gran parte dal caricatore, lasciando al vettore/spedizioniere/agente la compilazione dello spazio risevato alla compagnia aerea, in realtà le istruzioni vengono fornite oralmente da parte del mittente al momento della consegna della merce e trascritte dagli anzidetti operatori; sarebbe invece cosa opportuna fornire indicazioni scritte contenute in una lettera di istruzioni (o borderau) nella quale siano precisati tutti gli aspetti relativi al trasporto.