A tutela della c.d. “parte debole”, nel caso di specie parte lesa in un sinistro stradale, è intervenuta la Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, in un recente caso relativo ad una controversia in materia assicurativa sottopostole da un Giudice tedesco, ha affermato in maniera inequivoca il diritto della parte lesa di promuovere il giudizio contro la compagnia assicuratrice dinanzi al Tribunale del luogo in cui essa ha il proprio domicilio. Ciò per la parte lesa significa riduzione dei costi di giudizio che sarà intrapreso quindi “vicino casa” e possibilità di seguire con maggiore serenità la vicenda processuale che vede coinvolti i grandi colossi delle assicurazioni. Per quanto attiene l’applicazione del principio, devono verificarsi due condizioni: la prima è che l’assicuratore abbia sede in uno stato membro, oppure, qualora sia una società di un Paese non UE, che abbia una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, in quest’ultimo caso infatti l’assicuratore sarà considerato come avente domicilio nel territorio di quello Stato; la seconda condizione invece riguarda la proponibilità dell’azione diretta, in altri termini la legge statale del Paese membro in cui si agisce deve consentire tale azione (l’azione diretta è stata prevista dalla direttiva 2000/26/CE – in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante da autoveicoli- proprio a tutela delle persone lese dai sinistri). IL CASO – Il caso di cui sono stati in prima battuta investiti i giudici tedeschi riguardava la domanda di risarcimento formulata da un cittadino tedesco al Giudice del luogo del suo domicilio, per esser stato coinvolto nei Paesi Bassi in un incidente automobilistico con un assicurato di una società con sede legale in quest’ultimo Paese membro. Essendo controversa in Germania l’interpretazione fornita dalla dottrina alle norme del regolamento comunitario 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) poste a fondamento del rinvio pregiudiziale, ed avendo perciò i tribunali tedeschi (dei diversi gradi) statuito in maniera difforme pur vertendo la questione sulla interpretazione delle medesime norme, il Giudice tedesco – per ultimo investito – ha ritenuto di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia la questione relativa all’interpretazione dell’art. 11 n.2 del citato Regolamento nel richiamo operato all’art. 9. n.1 del medesimo regolamento. In pratica l’art. 9, per quello che in questa sede interessa, prevede la possibilità che l’assicuratore possa essere convenuto davanti al Giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore, quando questi sia il contraente dell’assicurazione, l’assicurato o un beneficiario. Con questa norma si riconosce espressamente la natura di parte debole ai citati soggetti. L’art. 11, n. 2 del regolamento richiama l’art. 9 in parola nei casi in cui ad agire contro l’assicuratore sia la persona lesa, portatrice di un diritto estraneo ai rapporti giuridici di natura contrattuale (quali invece sono quelli intercorrenti con i soggetti citati dall’art. 9). Nella interpretazione della Corte, l’espresso rimando contenuto nell’art. 11, n. 2 all’art. 9, n. 1 lett.b, non fa altro che ampliare la sfera di applicazione di tale regola ad attori che agiscono in giudizio nei confronti dell’assicuratore diversi dal contraente dell’assicurazione, l’assicurato o il beneficiario, in altri termini la funzione di tale rinvio consiste nell’aggiungere all’elenco degli attori i soggetti che hanno subito un danno. Tale interpretazione trova esplicito riscontro nella direttiva 2000/26/CE innanzi citata che ha fatto espresso riferimento nei suoi considerando alla applicazione degli articoli 9 ed 11 del regolamento 44/2001, per affermare il diritto della persona lesa ad agire in giudizio nei confronti dell’assicuratore dinanzi al luogo in cui è domiciliata.