La nuova convenzione sul brevetto Europeo è entrata in vigore il 13 dicembre 2007 ed ha sostituito la precedente convenzione in materia, la Convenzione di Monaco risalente al 1973 (entrata in vigore in Italia il 1 dicembre 1978). La EPC 2000 (ossia la European Patent Convention 2000) costituisce in Europa, secondo il presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, “una ulteriore pietra miliare” nell’ambito della protezione legislativa internazionale dei brevetti. La Convenzione di Monaco è stata oggetto di revisione (oltre 100 articoli) nel corso del 2000 (di qui la dicitura EPC 2000) affinché le relative disposizioni fossero aggiornate e coerenti con gli intervenuti mutamenti del diritto internazionale in materia di proprietà intellettuale, con particolare riferimento all'accordo TRIPS ed al Patent Law Treaty del 2000. L’EPC 2000 prende la forma di un trattato multilaterale: viene con esso garantito un unico procedimento per la concessione del brevetto in tutti gli Stati aderenti, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtestein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito. L’Italia è stato uno degli ultimi stati ad aderire, il Parlamento ha ratificato la Convenzione il 22 novembre 2007.
TESTO DELLA CONVENZIONE – Lungi dal voler esaminare il corpus della Convenzione che è corredato peraltro da diversi altri testi, alcuni di tenore applicativo (Implementing regulationa), in questa sede ne vogliono sottolineare i tratti salienti. Vengono rafforzati i diritti dei depositanti, ammettendo che il deposito della domanda di brevetto nella propria lingua, alla quale seguirà solo alla fine del procedimento ed entro due mesi, e quindi non più nella fase dell’esame, la richiesta di traduzione in una delle lingue ufficiali: inglese, francese o tedesco. La data di deposito della domanda (filing date) viene individuata a prescindere dalla presentazione documentazione che non deve avvenire necessariamente al momento del deposito della domanda ma può avvenire entro un data successiva stabilita, semplificando in tal maniera il momento del deposito. Una delle novità più rilevanti è la c.d. “procedura di limitazione” con la quale i richiedenti possono appunto limitare l’ambito dei propri brevetti rispetto a quanto rivendicato al momento della proposizione della domanda, tale possibilità sussiste sia che il brevetto europeo sia stato già concesso, sia che si tratti di un brevetto europeo che necessiti di correzioni i limitazioni come conseguenza di una procedura di opposizione. Inoltre se anche prima poteva proporsi appello avverso la decisione relativa ad una domanda di brevetto, ma questo era l’ultimo stadio, adesso con la creazione di un nuovo organismo (Enlarged Board of Appeals), potrà essere consentito all’appellante di proporre un ulteriore appello per la disamina delle proprie doglianze ed ottenere la rivisitazione della decisione dei giudici d’appello.