L’Unione Europea sta lavorando a pieno ritmo per garantire alla comunità economica europea uno spazio giuridico in cui operare con celerità, certezza ed uniformità. Di recente abbiamo infatti parlato dell’istituzione, a mezzo del regolamento CE n. 805 del 21 aprile 2004, del titolo esecutivo europeo, solo per provvedimenti in materia di crediti non contestati, al fine di consentire, attraverso il rispetto di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie (si tratta di una dicitura molto ampia che comprendente ogni provvedimento di natura decisoria), delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri, senza dover ricorrere, nello Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione, a procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione, che, come sappiamo, ne rallentano il percorso e ne aggravano i costi. Ma l’Unione Europea è andata oltre: una delle materie più interessanti attualmente in discussione è quella riguardante l’istituzione del “procedimento europeo di ingiunzione di pagamento” che fungerà da strumento supplementare ed opzionale per il creditore che vorrà reclamare giudizialmente quanto a lui spettante nei confronti della controparte residente in un paese Membro.
LA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO – La Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (COM(2004)0173 – C6-0006/2004 – 2004/0055(COD)), è stata approvata lo scorso 13 dicembre. L’istituzione di questo procedimento e il relativo regolamento non sostituiranno né armonizzeranno i meccanismi per il recupero di crediti non contestati previsti dalle legislazioni nazionali, in altri termini il creditore rimarrà in ogni caso libero di ricorrere al procedimento previsto dal diritto interno. La proposta mira a semplificare ed accelerare le cause transfrontaliere (riducendone anche le spese processuali) riguardanti appunto le controversie pecuniarie incontestate, creando un procedimento ad hoc che consenta, alla parte che intende avvalersene, di presentare la domanda di ingiunzione compilata su di un modulo standard (sia in forma cartacea che elettronica), con le indicazioni previste dal regolamento stesso, presso il Tribunale dello Stato di origine che deve, previa verifica della regolarità, provvedervi entro 30 giorni, emettendo l’ingiunzione di pagamento. Durante la fase di esame del provvedimento (che può essere anche automatizzata), qualora la domanda di ingiunzione non risponda ai requisiti previsti dal regolamento, può essere chiesto al ricorrente di provvedere alla rettifica o al completamento entro un dato termine, scaduto il quale senza che il ricorrente vi abbia provveduto, il ricorso verrà rigettato. Nel provvedimento di ingiunzione devono essere specificate le opzioni a disposizione del debitore ingiunto, compresa chiaramente la possibilità di opporsi (entro 30 giorni dal ricevimento dell’ingiunzione). Il debitore può presentare opposizione contro l'ingiunzione di pagamento europea presso il tribunale d'origine utilizzando il modulo standard che gli viene consegnato unitamente alla suddetta ingiunzione, o anche in altra forma. Se l'opposizione viene presentata entro il termine stabilito, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale dello Stato membro di origine applicando le norme di procedura civile ordinaria. Trascorso il periodo concesso all’ingiunto per proporre opposizione e in mancanza di quest’ultima, l’ingiunzione europea di pagamento diventerà esecutiva e sarà eseguita nello Strato membro di esecuzione senza dover dichiararne l'esecutività e senza alcuna possibilità di impugnarne il riconoscimento (è soppresso l’exequatur); l’esecuzione avverrà alle stesse condizioni di un decreto ingiuntivo emanato nello Stato membro, quindi sarà disciplinata dalle norme nazionali, come del resto ogni altro aspetto non specificatamente preso in considerazione e trattato dal regolamento. Ai fini dell’emanando regolamento, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o residente abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del tribunale adito (il domicilio è determinato in conformità agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001). I tempi serrati fissati dal regolamento, la predisposizione di moduli (sia per la domanda che per l’opposizione), la possibilità di accedere a procedure automatizzate, hanno come obiettivo quello di garantire una durata ragionevole della procedura da istituirsi, che non dovrebbe superare i tre mesi; inoltre, con la prevista possibilità di utilizzare le tecnologie informatiche per l’inoltro degli atti, l’Unione Europea promuove la diffusione presso le istituzioni nazionali di metodologie in grado di accelerare ed ottimizzare le operazioni connesse al funzionamento della giustizia.
AMBITO DI APPLICAZIONE – Per completezza espositiva non possiamo non citare l’ambito di applicazione del presente regolamento: esso si applicherà, nelle controversie transfrontaliere, alla materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Il regolamento non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa o la responsabilità dello stato quanto ad atti o omissioni nell'esercizio della sua autorità ("acta iure imperii"). Inoltre è espressamente detto che il regolamento non si applica ai diritti patrimoniali derivanti da matrimonio, testamento e successione; ai procedimenti fallimentari relative alla liquidazione di imprese o altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, composizioni ed altri procedimenti analoghi; alla sicurezza sociale; alle controversie determinate da obblighi non contrattuali, a meno che esse siano oggetto di un accordo tra le parti o ci sia stata un'ammissione di debito, oppure facciano riferimento a debiti liquidati determinati dalla proprietà congiunta di un bene.