Il decreto competitività n. 35/2005, convertito in legge, disincentiva la de-localizzazione selvaggia (104) Lo scorso 14 maggio è stata pubblicata la legge (n. 80) di conversione del famoso decreto legge sulla competitività n. 35/2005 che reca alcune modifiche all’impianto iniziale, ma sostanzialmente ne adotta le misure previste. Tra le sue numerose disposizioni, possiamo rintracciare misure, in materia di internazionalizzazione, atte a contrastare la perdita di competitività delle nostre imprese e ad arginare, per quanto possibile, il declino occupazionale a cui stiamo assistendo.
Il FENOMENO DELLA DE-LOCALIZZAZIONE – Ma facciamo un passo indietro per capire le ragioni di un fenomeno, quello della de-localizzazione delle produzioni appunto, che ha coinvolto tutte le imprese a livello mondiale e la cui influenza ha interessato anche le PMI italiane, le quali, a partire dagli anni ’90, accanto alla tradizionale politica di esportazione del prodotto (internazionalizzazione commerciale), hanno iniziato a spostare parte della produzione o linee della stessa all’estero (de-localizzazione o internazionalizzazione produttiva) traendo vantaggio dai fattori produttivi non presenti nel Bel Paese (ossia facile reperimento di materie prime, manodopera a basso costo, così come anche la vicinanza geografica a mercato di sbocco etc). In tal senso si sono mosse anche le imprese del Sud nell’ambito di politiche di espansione sempre più strutturate, mettendo in cantiere decentramenti delle produzioni sia nei Paesi dell’Est (si pensi all’area balcanica) o dell’Est asiatico (Cina), sia nei Paesi latino-americani (Brasile; Argentina, etc.). Tale spostamento dà luogo ad un’attività produttiva di beni intermedi o finali destinati ad essere rivenduti sotto il marchio della impresa de-localizzante, quasi sempre al di fuori del Paese in cui essi vengono prodotti (un classico esempio è quella della produzione di mobili impiantata in Messico poiché i prodotti finiti hanno come sbocco il mercato statunitense, anche se è doveroso sottolineare che i mercati considerati, fino a qualche tempo fa, esclusivamente di produzione, ora diventano anche appetibili mercati di sbocco, grazie all’aumento del PIL e della ricchezza pro-capite che consente a nuove fasce di popolazione di diventare potenziali consumatori (la Cina ne è un clamoroso esempio).
DE-LOCALIZZAZIONE, COMPETITIVITA’E OCCUPAZIONE – L’annosa questione che vede la ricerca del profitto da parte delle imprese contrapporsi alle esigenze di tutela dei livelli occupazionali raggiunge, con il fenomeno della de-localizzazione, la massima esasperazione, in quanto, in molti casi, il trasferimento della produzione all’estero comporta la chiusura di stabilimenti in Italia. In altri termini si afferma l’esistenza di una relazione inversamente proporzionale tra de-localizzazione della produzione e livelli occupazionali nel Paese di origine (ossia quello in cui risiede l’impresa de-localizzante), ovvero alla de-localizzazione della produzione si accompagnerebbe sempre una contrazione dei livelli occupazionali nel Paese di origine. Ebbene, se questo può essere parzialmente vero in un prima fase e vi può essere, pertanto, una contrazione dell’occupazione per la manodopera non specializzata (peraltro circostanza non dissimile da quella che si verifica nei casi in cui l’innovazione tecnologica produce l’effetto di ridurre la manodopera non specializzata, con contestuale richiesta di manodopera qualificata), sicuramente, a medio termine, il vantaggio competitivo determinato dalla scelta de-localizzativa, effettuata a determinate condizioni, produce i suoi effetti anche sull’occupazione nel Paese di origine. In primo luogo, infatti, l’aumentata capacità produttiva determinata dal nuovo insediamento fa innalzare il livello delle vendite con un indubbia ripresa commerciale dell’azienda che, per gestire detto incremento, assume nuova forza lavoro; inoltre, nei casi di siti industriali insediati all’estero al fine di produrre semi-lavorati da rendere prodotti finiti nel Paese d’origine, la riduzione dei costi di questi ultimi produce come effetto l’aumento proporzionale della produzione nella impresa d’origine e nella nuova impresa – essendo le relative attività altamente integrate – con il risultato di accrescere i livelli occupazionali, specie nel settore della manodopera specializzata. In alcuni casi i livelli occupazionali non subiscono variazioni di sorta, poiché le imprese decidono di insediare all’estero produzioni diverse, (diverse linee di produzione, beni complementari, o prodotti di bassa gamma) che lasciano inalterato la situazione nel Paese d’origine, ed anzi producono incremento di attività in settori diversi o per prodotti diversi, con indubbi vantaggi sotto il profilo occupazionale. Sono queste le forme di de-localizzazione che vanno incoraggiate, quelle c.d. virtuose, contrapposte alle selvagge (chiusura immediata e totale degli stabilimenti italiani, con contestuale apertura all’estero), a cui purtroppo abbiamo assistito anche qui al Sud con pesanti ricadute sociali.
LE MISURE PREVISTE – Il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione si occupa del fenomeno della de-localizzazione produttiva all’art. 1 commi 12-14, regolamentando l’accesso ai benefici, alle agevolazioni, agli incentivi per quelle imprese che decidono di avvalersi di tale sistema di espansione all’estero. In particolare viene prevista l’esclusione dei benefici e delle agevolazioni dei progetti di investimento all’estero che non prevedono il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale e di una parte sostanziale delle attività produttive; l’accesso alle agevolazioni e agli incentivi destinati alle imprese estere sulla base della disciplina prevista per i contratti di localizzazione per le imprese che hanno de-localizzato all’estero prima dell’entrata in vigore del decreto e che decidono di reinvestire sul territorio italiano; infine allo scopo di favorire l'attività' di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.