Tale normativa recentemente è stata oggetto di alcune rilevanti modifiche con la legge Finanziaria 2007 (L.296/2006), che ha introdotto un regime sanzionatorio assai meno punitivo. In particolare è stato modificato il comma 10 del citato art 110 del Tuir il quale prevede che ” non sono ammesse in deduzione le spese ed altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti all’Unione Europea, aventi regimi fiscali privilegiati, anche se non appartenenti allo stesso gruppo della società residente.” Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con apposito D.M, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. Tale elenco (denominato appunto “black list”), viene individuato dal D.M. 23 gennaio 2002 e succ. modifiche.Il successivo comma 11 dell’art. 110 inibisce l’applicazione di tale norma, qualora le imprese residenti forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto una concreta esecuzione.Tuttavia era richiesto – a pena di indeducibilità – che gli ammontari dedotti venissero specificamente indicati in un apposito rigo della dichiarazione dei redditi.
LA MODIFICA DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2007 – Con il comma 301 dell’articolo unico della Legge finanziaria 2007 si è invece stabilito un semplice onere di indicazione separata dei costi black list, eliminando la parte del comma che ne sanciva l’obbligatorietà a pena di indeducibilità. Correlativamente, modificando il decreto legislativo 471/1997 in materia di sanzioni, si è introdotta con il comma 302 della manovra stessa un’autonoma figura sanzionatoria, applicabile appunto ai casi di “omissione o incompletezza” della separata indicazione dei costi black list, per i quali sono previste sanzioni amministrative pari al 10 per cento di tali costi, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000(in base appunto al nuovo comma 3 bis dell’art. 8 D.Lgs 471/97). Tutto ciò ovviamente vale solo se i costi sono effettivi e economicamente giustificati, in caso contrario permarranno indeducibili e sanzionabili con l’infedele dichiarazione.
LE MODIFICHE DELLA L. 262/06 – I PROFESSIONISTI – L’art 1 comma 6 della citata Legge 262/06 ha ulteriormente innovato il regime fiscali delle operazioni cd “black list”, estendendo la sua applicazione anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti residenti o comunque “localizzati” nei territori privilegiati. Le prestazioni ultimate a partire dal 3 ottobre 2006 risulteranno così indeducibili a meno che non si fornisca la prova che il soggetto estero svolga un’attività effettiva, e che le sue prestazioni siano state effettivamente svolte e rispondano ad un effettivo interesse economico per l’utilizzatore.
IL REGIME TRANSITORIO E I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – La circolare 11/E/2007 ha ricordato che il comma 303 della Legge Finanziaria stabilisce che il nuovo regime sanzionatorio si applichi anche alle violazioni commesse PRIMA dal 1 gennaio 2007. Ciò comporta che a tutti i rilievi – accertati nei PVC – per omessa indicazione separata nella Dichiarazione dei Redditi delle operazioni black list, per i quali era prevista la sanzione della indeducibilità, si applicherà la nuova sanzione del 10%.Laddove invece detti rilievi invece fossero stati accertati in avvisi di accertamento non definitivi, si applicherà in ogni caso il nuovo regime e la deduzione del costo sarà consentita fornendo in Commissione Tributaria la prova del pagamento della sanzione del 10%, oltre che ovviamente quella dell’effettività della prestazioni secondo il disposto del già visto art. 110 Tuir.Infine per sanare l’omessa indicazione in assenza di accessi, la risoluzione 12/E del 17/1/06 ha stabilito che potrà presentarsi dichiarazione integrativa, applicandosi in questo caso la sola sanzione da 258 a 2065 Euro(innovative le posizioni espresse al riguardo in CTP Reggio Emilia del 14/2/07, CTP Verona del 10/1/07 e CTP Treviso del 5/6/06 e del 7/6/06 )