Nella stesura di un contratto internazionale, tra le problematiche che ricorrono più di frequente, lo abbiamo scritto più volte in questa rubrica, si incontra quella rappresentata dalla scelta della legge applicabile al contratto in caso di controversia, ovvero la legge in base alla quale il giudice o l’arbitro dovrà risolvere l’eventuale disputa insorta tra le parti. Accade spesso che le parti non riescano a raggiungere un accordo sulla legge da applicare al contratto, e in tali casi vi sono diverse opzioni: potrebbero scegliere la legge di un Paese terzo, potrebbero indicare una Convenzione internazionale in materia, ove esistente, o affidarsi alla c.d. lex mercatoria (abbinando a questa scelta anche una clausola arbitrale, ossia affidare la risoluzione di eventuali controversie ad un arbitro o ad un collegio di arbitri istituiti da enti preposti). E’ opportuno sottolineare come la prima opzione (scelta della legge di un Paese terzo) imponga una preliminare verifica del contenuto della legge c.d. neutrale al fine di stabilire se essa assicuri un giusto equilibrio nei rapporti tra le parti. Nella terza ipotesi – scelta della lex mercatoria – invece, le parti affidano la regolamentazione del contratto ad un complesso di principi generali derivanti dalla diffusione, nella prassi commerciale internazionale, di pratiche contrattuali sempre più uniformi (la lex mercatoria, appunto).
I PRINCIPI UNIDROIT – Quest’ultima scelta, quindi, se da un lato consente di superare l’impasse determinato dal disaccordo delle parti circa la scelta della legge applicabile, dall’altro comporta la sottoposizione del contratto ad un insieme di principi generali dai contenuti alquanto indefiniti, che spaziano dagli usi in vigore nel commercio internazionale ai principi desumibili dalle numerose pronunce arbitrali. Proprio al fine di mitigare l’inconveniente causato dai confini incerti della lex mercatoria, alcuni tra i più autorevoli rappresentanti dei sistemi giuridici e economici a livello mondiale hanno condensato in un testo scritto, i c.d. Principi Unidroit, una serie di regole uniformi concernenti la disciplina generale dei contratti internazionali. Tali principi, attraverso la previsione di norme comuni alla gran parte degli ordinamenti giuridici esistenti, hanno fornito soluzioni in grado di rispondere meglio di qualsiasi altro ordinamento nazionale alle esigenze proprie del commercio internazionale. Ma occorre ricordare che essi rappresentano un esempio di soft and not binding law (al contrario delle Convenzioni internazionali di diritto uniforme), ovvero di principi che non hanno il carattere di vincolatività, pertanto la loro concreta applicazione dipende dalla “autorità di persuasione” che essi possiedono, ovvero dalla capacità intrinseca di interpretare e adattarsi alle problematiche e alla realtà, globalmente intesa, degli scambi commerciali internazionali, e di essere per questa caratteristica utilizzati, non restando lettera morta.
LA PRIMA VERSIONE – 1994 – L’UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law – è un’organizzazione internazionale indipendente nata per l'armonizzazione del diritto privato internazionale, conta ben 59 Paesi membri provenienti da tutti i continenti che rappresentano una varietà di sistemi legali, economici e politici con differenti background culturali. Nel 1994 fu emanata la prima edizione dei Principi UNIDROIT e, tale e tanto è stato il loro successo, che già nel 1997 emerse l’esigenza di provvedere ad una edizione che rivedesse alcune disposizione e ricomprendesse alcuni aspetti esclusi; a tal proposito un esempio è dato dalla materia dell’e-business e delle sue implicazioni giuridiche, in realtà i cambiamenti apportati ai principi in esame non sono di grande portata, ma sono strategici: ad esempio, per individuare il termine da cui far decorrere il periodo per l’accettazione, è stato espunto il riferimento ai telegrammi e alle lettere per consentire di ricomprendere ogni mezzo di comunicazione (tale termine “inizia a decorrere dal momento in cui l’offerta è spedita”, non viene pertanto più indicato lo strumento attraverso avviene il quale la spedizione).
LA SECONDA VERSIONE – 2004 – Innanzitutto l’estensione del testo è variata passando da 120 a 185 articoli, inoltre sono stati aggiunti nel preambolo altri due paragrafi (4 e 6) che dispongono rispettivamente che i Principi possono applicarsi quando le parti non hanno scelto il diritto applicabile al loro contratto e che i medesimi possono essere utilizzati per l’integrazione del diritto nazionale applicabile. Tali inserimenti sono stati giustificati dalla esperienza pratica maturata negli ultimi dieci anni nell’applicazione dei Principi, utilizzati dalle corti arbitrali e dai tribunali nazionali proprio in virtù di quelle statuizioni non riportate nella prima edizione. Le altre novità introdotte dalla nuova versione (i poteri degli agenti, i diritti dei terzi, trasferimento delle obbligazioni, cessione del contratto etc.)- impossibili da esaminare tutte in questa sede – attengono molteplici aspetti, a volte specificano ulteriormente preesistenti disposizioni (ad esempio prevedendo esplicitamente la fattispecie del comportamento contraddittorio di una parte rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell’altra parte – venire contra factum proprium – che è una applicazione del principio generale di buona fede già inserito nella precedente edizione); oppure attraverso la previsione di nuovi capitoli come quello dedicato al set-off (compensazione): trattasi di una pratica molto diffusa, ma poco regolata, nei rapporti commerciali internazionali, ovvero è il caso in cui due parti sono obbligate l’una verso l’altra al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di altre prestazioni dello stesso genere, ebbene ciascuna di esse può compensare il proprio debito con il debito del proprio creditore, sempre che la prima parte possa validamente adempiere alla propria obbligazione e il debito della controparte sia certo ed esigibile. Contrariamente ad alcuni ordinamenti in cui la compensazione o opera automaticamente o viene dichiarata dal Tribunale, secondo i Principi in esame la parte che intende avvalersene ne deve dare avviso all’altra, indicando i debiti ai quali si riferisce.