Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, a firma del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali on Paolo de Castro, relativo alla “Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006”, si conferisce agli operatori uno strumento chiaro che individua in maniera precisa i soggetti legittimati a presentare le istanze, elenca la documentazione da presentare (disciplinare, relazione tecnica, relazione storica, relazione socio-economica, cartografia, ecc.), stabilisce l’iter amministrativo delle procedura ministeriale. Dalla pubblicazione del regolamento CE n. 510/2006 concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari avvenuto il 31 marzo 2006 (di cui abbiamo parlato diffusamente in questa rubrica), le domande e le istanze di riconoscimento delle denominazioni in parola sono state davvero tante, ecco perché si è avvertita la necessità di fissare regole più precise e chiare, per evitare che le domande di riconoscimento non siano fatte per prodotti che non vantano un autentico legame qualitativo e storico con la zona di produzione, oppure da soggetti non legittimati.
IL REGOLAMENTO 510/2006 – DOP E IGT – Prima di esaminare il contenuto del decreto firmato il 17 novembre dal Ministro, ricordiamo innanzitutto l’importanza della materia di cui stiamo parlando e ciò per almeno due ordini di ragioni: accanto alla fondamentale tutela del consumatore che deve essere messo in condizioni di conoscere l'origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta, si aggiunge il valore commerciale che l’ottenimento di una denominazione d’origine o di indicazione porta con sé: il binomio prodotto/territorio risulta sicuramente vincente per una terra come la nostra se un gran numero di nostri prodotti tipici fossero venduti all’estero dopo aver ottenuto le denominazioni IGT e DOP, in quanto porterebbero nel mondo l’immagine e le tradizioni del Sud Italia, incentivando anche l’afflusso di turisti. Il regolamento stabilisce che per “denominazione d'origine” deve intendersi il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare che sia originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Per indicazione geografica deve intendersi il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
IL DECRETO DEL 17 NOVEMBRE 2006 – L’emanazione del decreto nasce dall'opportunità di emanare disposizioni che disciplinino il procedimento nazionale per il riconoscimento delle DOP ed IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. L’iter amministrativo stabilito dal regolamento infatti prevede una prima fase da svolgersi all’interno dello Stato membro in cui è situata la zona geografica, a cui viene inviata la domanda e, in caso di esito positivo della procedura nazionale, una seconda fase che si svolge dinanzi alla Commissione europea a cui viene trasmessa la domanda. L’art. 1 del decreto stabilisce quali caratteristiche deve avere l'associazione (o comitati promotori o organizzazioni) legittimata ad inoltrare la domanda, associazione che deve essere costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP. L’associazione, tra gli altri requisiti, deve essere costituita con atto pubblico, deve avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda; essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006; deve rappresentare una percentuale della produzione oggetto di riconoscimento superiore al 50% della produzione attuale della zona delimitata, nonché una percentuale superiore al 30% delle imprese attualmente coinvolte nella produzione, etc. . A proposito di quest’ultimo requisito, prevarrà chi lo possiede in caso di conflitto tra istanze presentate per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili. L’istanza, corredata da tutta la documentazione prevista ed elencata all’art. 3 del decreto, va presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari – Ufficio QPA III. La procedura fissata dal decreto prevede l’acquisizione da parte del Ministero del parere di ciascuna regione o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione. Se le verifiche condotte dal ministero sono ultimate con esito positivo, ne viene data comunicazione ai soggetti presentatori e all’ente (regione o provincia autonoma), con contestuale trasmissione del disciplinare di produzione nella sua stesura finale, fissando la riunione di pubblico accertamento allo scopo di verificare, in qualità di soggetto responsabile ai sensi del regolamento CE n. 510/2006, la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione. Si ricorda infine che il decreto fissa, all’art. 7, anche una disciplina transitoria per i soggetti che hanno presentato le domande prima dell'entrata in vigore del decreto: le domande devono essere integrate entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto con particolare documentazione ove non ne siano già provviste (attestazione di rappresentatività, relazione tecnica e relazione storica).