Sarà in vigore dal 1° Luglio 2006 in tutta Europa, con incidenza anche in materia di commercio elettronico. La direttiva 77/388/CEE stabilisce norme in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che, per l’applicazione in determinate fattispecie, sono soggette all’interpretazione da parte degli Stati membri. Chiaramente una situazione di tal genere, in alcuni casi, ha condotto all’applicazione di regimi diversi a medesime fattispecie, circostanza questa incompatibile con il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di dissipare molti (ma non tutti) dubbi emersi nel corso dell’applicazione della direttiva è intervenuto il regolamento CE n. 1777/2005 che introduce un trattamento uniforme in tutto il territorio della Comunità in relazione alle circostanze specificatamente prese in considerazione.
LA VI DIRETTIVA IVA – La Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di “armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”, stabilisce che sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, nonché le importazioni di beni. La direttiva, di cui esaminiamo solo alcuni aspetti, è stata oggetto di numerose modifiche (l’ultima è avvenuta con la Direttiva 2004/66/CE in occasione dell’ingresso dei dieci nuovi Paesi nell’UE avvenuta nel 2004). Cosa si intende per soggetto passivo? Si considera soggetto passivo la persona che esercita, "in modo indipendente" e in qualsiasi luogo, a prescindere dallo scopo o dai risultati, una delle seguenti attività economiche: attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive ed agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, tranne quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Per la nascita del rapporto giuridico di imposta è necessario che l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) si sia verificata nel territorio dello Stato, quindi le operazioni sono soggette ad IVA solo se sono effettuate nel territorio dello Stato. Quale deve considerarsi luogo delle operazioni imponibili? Nella cessione di un bene: se il bene viene spedito o trasportato, il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente; se il bene non viene spedito o trasportato: il luogo dove il bene si trova al momento della cessione. Mentre nelle prestazioni di servizi si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Tuttavia, vi sono delle situazioni particolari espressamente disciplinate: ad esempio viene considerato “luogo” ai fini della presente direttiva quello dove il bene è situato nelle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agenti immobiliari, le prestazioni fornite dagli architetti; oppure nelle prestazioni di trasporto il luogo da considerare è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse.
IL REGOLAMENTO CE 1777/2005 – Il regolamento in esame si occupa di definire alcune fattispecie relative ai diversi capi della direttiva: soggetti passivi, operazioni imponibili e luogo di quest’ultime, base imponibile, esenzioni, deduzioni, regimi particolari. Il regolamento entrerà in vigore dal 1°luglio 2006, mentre sin dal 1° gennaio 2006 entrerà in vigore l’art. 13 che prevede, nei casi in cui le transazioni avvengano tramite pagamenti con carte di credito o debito, il computo nella base imponibile della commissione prevista per tali pagamenti. Venendo ad esaminare alcune delle disposizioni del regolamento, rinveniamo l’art. 2, ai sensi del quale il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) deve essere considerato soggetto passivo quando effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o terzi. Uno degli interventi rilevanti è sicuramente quello relativo al commercio elettronico, in quanto vengono individuate le prestazioni di servizi che rientrano nella disciplina dell’e-commerce, fornite con mezzi elettronici (secondo la direttiva 2002/38/CE), che soggiacciono alla disciplina dell’art. 9 par. 2 lett e, dodicesimo trattino, della VI Direttiva, e quelle fattispecie invece che non vi soggiacciono (il luogo delle prestazioni di servizi prestati tramite mezzi elettronici, si considera quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale). L’art. 11 infatti fornisce un elenco delle prestazioni che ricadono nell’ambito di applicazione del criterio di territorialità di cui al citato art. 9, in sostanza riconducibili al commercio elettronico c.d. diretto, vale a dire quello in cui tutte le fasi dell'operazione commerciale avvengono on-line e sono corredate da un intervento umano ridotto al minimo (fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software; servizi che veicolano la presentazione di un’azienda o privato su di una rete elettronica, quali il sito web; i servizi generati automaticamente da un computer attraverso internet in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; shopping on line o vendite all’asta on-line). Mentre l’art. 12 elenca le fattispecie escluse dal regime suddetto, tra le quali troviamo, i servizi di radiodiffusione e di televisione di cui allo stesso art 9, par.2, lett. e, decimo e undicesimo trattino, cessione di cd-rom, cd, videocassette, dvd, servizi di professionisti prestati tramite posta elettronica, servizi di insegnamento tramite internet etc.