L’Italia in ritardo su ricerca e innovazione

 

COS’È UN INVENZIONE BREVETTABILE? – La continua ricerca di soluzioni ai problemi o di innovazione dei processi industriali costituisce per l’azienda un percorso spesso necessario per rimanere al passo con la concorrenza. Ma, una volta trovato un sistema o un prodotto innovativo, l’inventore dovrebbe tutelarlo per non perdere il vantaggio così acquisito.

LA LEGGE ITALIANA – Il Regio Decreto n.1127/1939 ( art.12 1°e 2° comma) afferma che possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano attività inventiva e hanno attitudine  ad avere un’applicazione industriale. Sono considerate invenzioni un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché idoneo a dare immediati risultati industriali.. Abbiamo invenzioni che conducono alla creazione di un nuovo prodotto (sostanza chimica) o di un nuovo procedimento che serve a giungere ad un dato risultato. Vi sono invenzioni, definite “derivate”, che ne presuppongono altre e costituiscono miglioramenti o diversi impieghi delle precedenti.

LA NOVITA’ DELL’INVENZIONE – Il requisito fondamentale affinché una invenzione possa essere  brevettata è dota dalla  sua novità: l’invenzione è nuova quando al momento del deposito della domanda di brevetto  non è compresa nello stato della tecnica, ovvero una persona esperta del settore a cui l’invenzione appartiene  non deve reputarla ovvia.

L’AUTORE DELL’INVENZIONE –  L’autore dell’invenzione ha diritto non solo ad essere riconosciuto come tale, ma ha anche diritto ad ottenerne lo sfruttamento economico, appunto attraverso i diritti derivanti dall’ottenimento del  brevetto.Nella maggior parte dei casi però  l’attività di ricerca viene svolta in strutture organizzate (come i centri di ricerca  e  le aziende), proprio per gli alti costi ad essa connessi.In questi casi sorge il problema di stabilire a chi spetta il diritto al brevetto dell’invenzione. Se la scoperta avviene nel corso dell’attività lavorativa dal dipendente, il diritto al rilascio del brevetto spetta al datore di lavoro, anche se il dipendente a cui è riconosciuta la paternità dell’invenzione in alcuni casi riceve un equo compenso.Se invece la scoperta è del tutto svincolata dall’attività lavorativa del dipendente, è cioè occasionale, quest’ultimo avrà diritto al rilascio del brevetto, salvi alcuni diritti che la legge concede al datore di lavoro(es. prelazione per l’acquisto,etc)

COME SI OTTIENE UN BREVETTO – La domanda per il rilascio del brevetto per invenzione, redatta su appositi moduli, deve essere depositata dall’interessato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)- o presso un ufficio della Camera di Commercio locale –  che lo concederà a seguito di un procedimento formale –amministrativo.. La redazione della domanda di brevetto è articolata in quanto,  oltre a richiedere dati tecnici spesso complessi, presuppone  competenze giuridiche e procedurali.La data del deposito rileva ai fini della valutazione della novità dell’invenzione e per quanto riguarda il diritto di priorità(presupponendo che, salve le usurpazioni, è tutelato chi ha depositato per primo la domanda di brevetto). All’atto del deposito si pagherà una tassa (si parte da un minimo di162,69 euro) e si procederà al versamento di una tassa progressiva  per ogni anno di mantenimento in vita del brevetto, ossia per venti anni. Trascorsi, infatti, venti anni dalla data di deposito della domanda l’ordinamento ritiene che l’inventore sia stato adeguatamente ricompensato per l’invenzione che può essere legittimamente usata dalla collettività.   La tutela del brevetto all’esteroUn requisito richiesto da tutti gli ordinamenti per la brevettabilità è la novità dell’invenzione, pertanto qualora si volesse tutelare l’invenzione in più Paesi il soggetto interessato dovrebbe depositare nel medesimo giorno la domanda presso gli uffici dei medesimi Paesi, altrimenti anche un sol giorno di ritardo rispetto al primo deposito farebbe perdere alla domanda il requisito della novità. A mitigare l’enorme inconveniente la Convenzione di Parigi ha concesso 12 mesi di tempo al depositante per depositare la domanda negli altri Paesi di interesse. Il Brevetto EuropeoL’interessato con un’unica procedura può ottenere la tutela del brevetto nei Paesi europei in virtù della Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo, in vigore in Italia dal 1978 ( Convenzione di cui sono firmatari 24 Stati, ma vi sono altri 6 a cui la domanda si può estendere). Il richiedente sarà titolare di diversi brevetti nazionali, non esistendo in pratica un equivalente del marchio comunitario. La domanda, redatta in inglese o francese o tedesco ( ma all’inizio può essere redatta anche solo in lingua italiana) può essere depositata presso la Camera di Commercio di Roma oppure presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), oltre che presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (Monaco, Aja, Berlino), nel caso in cui la domanda italiana sia stata depositata da più di 90 giorni. La procedura comprende le seguenti fasi: esame del deposito; rapporto di ricerca europea; pubblicazione della domanda; esame della domanda; decisione sul rigetto o accoglimento della domanda. Verificata l’esatta rispondenza di alcuni requisiti formali, viene rilasciata la data di deposito, fondamentale per valutare la priorità di deposito della domanda da parte del richiedente. La procedura d’esame è alquanto complessa non esaurendosi in una verifica formale dei requisiti, pertanto il tempo necessario per l’ottenimento del brevetto è di circa quattro anni. E’ fondamentale ricordare che non occorre attendere quattro anni per esercitare  il diritto di esclusiva che invece può essere fatto valere fina dal momento della pubblicazione della domanda sul Bollettino Europeo dei Brevetti (18 mesi dalla data di deposito, ma si può chiedere una pubblicazione anticipata). La tassa di deposito della domanda è di 125 euro, quella di ricerca di 690 euro, quella per l’esame di 1430. Il Brevetto internazionaleContrariamente al brevetto europeo che unifica la procedura di brevettazione, il brevetto internazionale ( istituito con il Patent Cooperation Treaty, trattato multilaterale gestito dall’OMPI – Ginevra, al quale aderiscono la maggior parte dei Paesi del mondo) semplifica la prima parte della procedura, ossia il deposito della domanda di brevetto, concedendo all’interessato la possibilità di vagliare la convenienza di richiedere il rilascio del brevetto  in più Paesi. Il deposito della domanda di brevetto nazionale diventa imprescindibile quando si tratta di prima domanda di brevetto, perché la legge italiana non consente in questo caso il suo deposito esclusivamente all’estero. Quindi solitamente il richiedente procede con un deposito nazionale e nei 12 mesi successivi valuta se depositare una domanda internazionale di brevetto, che si avvarrà della data del primo deposito in modo da vantare la priorità su eventuali depositi successivi e da determinare lo stato della tecnica a cui occorre far riferimento nelle indagini.. Nella domanda, depositata presso l’UIBM o le Camere di Commercio locali, vengono indicati gli Stati di interesse e le viene assegnata una data di deposito internazionale A questo punto parte la ricerca internazionale per verificare se l’invenzione presenta i requisiti di novità e originalità. Il parere, non vincolante, risulta utile all richiedente per valutare l’opportunità o meno di proseguire Dopo questa fase e non oltre 20 mesi dal deposito l’interessato può presentare le domande nei Paesi di interesse per ottenere il brevetto oppure richiedere un’ulteriore fase di indagine. In questo caso l’esame che avverrà previo pagamento di un’apposita tassa allungherà i tempi (30 mesi dal deposito) entro cui si dovrà decidere se e dove registrare. (Alcuni Paesi non consentono questa fase ulteriore di ricerca). In altri termini  si hanno dai 20 ai 30 mesi per valutare se sostenere gli alti costi di brevettazione Pese per Paese.

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