Ha chiuso i battenti ieri, 15 ottobre, l’appuntamento fieristico più importante del settore nautico, il “Salone Nautico Internazionale” di Genova, inauguratosi lo scorso 7 ottobre; il Salone ha visto la partecipazione di oltre 1.650 espositori, con oltre 2.200 imbarcazioni esposte, inoltre da quest’anno, grazie alla nuova darsena, è raddoppiata la capacità espositiva in acqua (oltre 400 barche in acqua), rendendo il Salone il “numero uno al mondo”. Il Salone Nautico di Genova ogni anno attira un imponente e sempre crescente numero di espositori (+ 9% rispetto al 2005) e visitatori, molti di questi ultimi potenziali acquirenti. Il settore nautico non ha sofferto della crisi congiunturale che ha messo in affanno la nostra economia: la crescita del settore è avvenuta a ritmi sostenuti (“ritmi cinesi” ha affermato il Vice-Presidente del Consiglio D’Alema): 7%-8% a fronte dell’ 1,5% della crescita del Paese. Tali livelli di crescita sono determinati dall’alta specializzazione raggiunta della industria italiana nel settore nautico, dal design e dalla qualità che caratterizzano le imbarcazioni Made in Italy.
IL LEASING NAUTICO ITALIANO E QUELLO FRANCESE – La maggior parte delle imbarcazioni in Italia vengono acquistate con la formula del leasing nautico, un contratto di locazione finanziaria, meglio conosciuto come leasing italiano, anche per contraddistinguerlo dal più conosciuto leasing francese (contratto stipulato secondo la legge francese) che per primo ha offerto uno strumento fiscalmente vantaggioso agli acquirenti di imbarcazioni da diporto. Il contratto di locazione finanziaria consente alla società di leasing, definita locatore, di acquistare una imbarcazione per conto del cliente, detto conduttore, che avrà a disposizione il bene per un determinato periodo di tempo (di solito 7-8 anni) nel quale verserà alla società di leasing, che rimane proprietaria del bene, un canone (con cadenza ad esempio mensile). Durante tale periodo il conduttore avrà diritto all’utilizzo e al possesso della imbarcazione, al termine il conduttore potrà optare tra il riscatto di quest’ultima attraverso il versamento del corrispettivo già pattuito all’origine oppure potrà rinunciarvi e la società di leasing, proprietaria del bene, potrà rivenderlo come usato. I VANTAGGI FISCALI – Oltre ad avere il vantaggio di poter acquistare il bene con pagamenti dilazionati, il conduttore beneficia anche di una disposizione in materia di IVA introdotta dal Fisco italiano che ha utilizzato un principio molto semplice operante per presunzioni: maggiore è la lunghezza e la potenza dell’imbarcazione più quest’ultima è destinata a trascorrere periodi di tempo al di fuori dalle acque territoriali dell’Unione Europea. In base a questo principio il collegato alla Finanziaria del 2000 modificava alcune disposizioni sull’IVA (art. 7 del DPR 633/1972), estendendo il trattamento fiscale previsto per le prestazioni di locazione (compresa la locazione finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto effettuate, al di fuori dell'Unione Europea, da soggetti nazionali nei confronti di committenti extracomunitari, anche a quelle rese a clienti residenti o domiciliati in Italia o, comunque, in altro Stato membro dell'Unione europea. In altri termini le citate prestazioni non si considerano più territorialmente rilevanti, e, come tali, non sono assoggettate all'IVA, se i mezzi di cui trattasi sono utilizzati al di fuori della Unione Europea, a prescindere dal domicilio o residenza del committente. Conseguentemente le operazioni in esame rientrano nel campo di applicazione dell'imposta solo se utilizzate in ambito comunitario, per cui, in caso di impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario e in parte al di fuori di esso, dovrà considerarsi rilevante per l'IVA solo la parte del canone di locazione riferibile all'utilizzo che ne e' stato fatto in ambito comunitario. Allo scopo di rendere piu' semplice l'applicazione della normativa, e' stato suggerito di determinare in via forfetaria tale utilizzo extracomunitario, suggerendo alcune percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori della Comunità, basate sulla lunghezza e sul tipo di propulsione delle imbarcazioni.
TASSAZIONE – Le percentuali applicabili sono state modificate con nota ministeriale nel 2002 per mezzo della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito ulteriori precisazioni sulla effettiva capacità delle unità da diporto alla navigazione al di fuori delle acque comunitarie. Secondo quanto stabilito la percentuale del corrispettivo da assoggettare ad IVA è del 30% per unita' a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri, e il carico fiscale sui canoni è del 6%; è del 40% per unità a vela di lunghezza tra 20,01 e 24,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 metri, e il carico fiscale sui canoni è dell’8%; è del 50% per unità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri ed unita' a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 metri, e il carico fiscale sui canoni è del 10%; è del 60% per unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 metri, e il carico fiscale sui canoni è del 12%; è del 90% per unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri, e il carico fiscale sui canoni è del 18%; è del 100% per unita' appartenenti alla categoria D abilitate alla navigazione solo per acque protette, e il carico fiscale sui canoni è del 20%. Come si evince dalle percentuali indicate, il risparmio fiscale è accordato in misura direttamente proporzionale alla grandezza dell’imbarcazione, quindi sarà più consistente il vantaggio fiscale per le imbarcazioni di grandi dimensioni proprio per la presunta maggiore capacità che hanno di rimanere in acque extra-territoriali, al contrario sarà nullo il vantaggio per le imbarcazioni destinate alla navigazione in acque protette, proprio per l’inidoneità tecnica di queste di navigare al di fuori delle acque territoriali.