La Commissione Europea, a marzo scorso, ha adottato “il Libro verde sulla trasparenza del patrimonio del debitore” che si inserisce come ultimo anello in ordine di tempo nella catena di iniziative, sfociate anche in efficaci regolamenti comunitari, intraprese dall’Unione Europea sin dal 1998 per facilitare il recupero dei crediti all’interno del mercato europeo. In termini pratici sono aperte le consultazioni presso tutti i Paesi membri sulle tecniche da adottare a livello comunitario per migliorare la trasparenza dei patrimoni dei debitori sulla base delle proposte della Commissione.
LA SITUAZIONE ATTUALE – La Commissione evidenzia il rischio che le difficoltà relative al recupero dei crediti oltre confine possano ostacolare gli scambi commerciali e pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno: i ritardati e i mancati pagamenti indeboliscono il mondo degli affari. Ciò accade specialmente quando i creditori e le autorità preposte al recupero non hanno informazioni circa i dati e il patrimonio del debitore. L’accesso alle informazioni relative al patrimonio del debitore, da un’analisi comparativa dei sistemi vigenti nei Paesi Membri, avvengono secondo due sistemi: il primo è un sistema di dichiarazione dell'intero patrimonio da parte del debitore, in base al quale il debitore è anche tenuto a rivelare la sua situazione patrimoniale, ma solo nei limiti necessari a garantire il recupero dei crediti. In alcuni Stati membri, Germania, Grecia ed Inghilterra, è in vigore un sistema analogo. Il secondo sistema, presente in alcuni stati membri (Spagna e Portogallo) in cui il debitore non è tenuto a dichiarare il proprio patrimonio, consente l'accertamento del patrimonio in questione mediante particolari sistemi di ricerca, in pratica le informazioni pertinenti si ottengono prevalentemente da registri (anche se i sistemi di ricerca e accesso sono diversi da Paese a Paese). SOLUZIONI PROPOSTE – Sono diverse le soluzioni individuate nel Libro Verde sulle quali i Paesi membri sono chiamati a fornire indicazioni da trasmettere alla Commissione entro il 30 settembre 2008, ed in particolare si propone quanto segue.
1. La stesura di un manuale sulle normative e sulle prassi nazionali in materia di esecuzione che contenga tutte le fonti d'informazione che, in un determinato Stato membro, consentono di accedere ai dati relativi al patrimonio di una determinata persona, i punti di contatto presso i quali si può ottenere accesso a tali informazioni (in caso di restrizioni all'accesso), il costo dell'accesso stesso ed altri particolari utili.
2. Aumentare il numero e migliorare l'accesso delle informazioni disponibili nei registri: (registri commerciali – registri della popolazione – registri fiscali e previdenziali), tenendo in debito conto le legislazioni in materia di trattamento dei dati sensibili che possono divergere da uno Stato membro all'altro.
3. Scambio di informazioni tra le autorità preposte all'esecuzione, migliorando la cooperazione tra le medesime autorità, istituendo lo scambio diretto di informazioni tra di esse (si potrebbe stilare una lista delle autorità dell’esecuzione a cui richiedere le informazioni, stabilendo tempi entro i quali rispondere alle richieste che andrebbero inoltrate per via elettronica ad esempio attraverso moduli standard in tutte le lingue comunitarie da inoltrare). 4. Provvedimenti riguardanti la dichiarazione del debitore, a tal proposito la Commissione enumera diverse possibilità: l'adozione di uno strumento comunitario che obblighi gli Stati membri ad istituire una procedura per acquisire una dichiarazione del debitore, lasciandoli peraltro liberi di determinare le modalità di questa dichiarazione; in alternativa si potrebbe optare per l'introduzione di una "dichiarazione patrimoniale europea" uniforme, che imponga ai debitori di render noto il loro patrimonio nello spazio giudiziario europeo. La trasparenza del patrimonio dei debitori non dovrebbe essere limitata dalla territorialità dei procedimenti di esecuzione negli Stati membri, visto che nell'ambito dello spazio giudiziario europeo, all'interno del quale è garantita la libera circolazione delle decisioni giudiziarie (si veda regolamento CE n.44/2001), tutto il patrimonio di un debitore può, in linea di principio, essere oggetto di procedure esecutive. La dichiarazione potrebbe essere resa su un modulo standard disponibile in tutte le lingue comunitarie, fissando norme minime (o uniformi) per le modalità e il contenuto della dichiarazione e delle sanzioni correlate.