Tra le modalità dirette di vendita all’estero rientra anche l’e-commerce.Per rendere in certo qual modo uniformi le regole in materia fra i vari Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato l’8 giugno 2000 la direttiva 2000/31/CE, relativa ad alcuni aspetti dei servizi della società dell’informazione, ed in particolare relativa al commercio elettronico, nel mercato interno.Detta direttiva assume particolare rilevanza anche perché riprende concetti e strumenti di autoregolamentazione già sviluppati da operatori extraeuropei che hanno promosso la contrattazione telematica; non è un azzardo considerarla quindi il primo passo verso l’armonizzazione globale del "diritto dei contratti in rete".La direttiva mira a favorire la libera concorrenza del mercato e si propone di fornire prescrizioni generali circa le regole nazionali da applicare alla prestazione di “servizi della società dell’informazione” (terminologia non nuova nel diritto comunitario, essendo già riportata nelle direttive 98/34/CE e 98/84/CE); tale definizione ricopre qualsiasi servizio prestato normalmente dietro corrispettivo, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione-dati ed a richiesta individuale di un destinatario di tale servizio. Rientra dunque in tale definizione anche la vendita on line di merci (ma non la consegna delle stesse).
Le prescrizioni della direttiva concernono le norme nazionali relative al mercato interno, allo stabilimento dei prestatori, alle comunicazioni commerciali, ai contratti per via elettronica, alla responsabilità degli intermediari, ai codici di condotta, alla composizione extragiudiziaria delle controversie, ai provvedimenti sui ricorsi giurisdizionali ed alla cooperazione tra gli Stati membri.Tali argomento necessitano di specifici approfondimenti e saranno oggetto di nostri successivi commenti. Vale la pena tuttavia segnalare gli adempimenti principali a cui è soggetto l’imprenditore italiano che volesse impostare un’attività commerciale su internet.
La direttiva introduce il principio per il quale il controllo dei servizi della società dell’informazione va effettuato all’origine dell’attività: pertanto l’impresa italiana ha la possibilità di fornire i propri servizi in qualsiasi Stato membro, senza necessità di autorizzazione preventiva nello Stato prescelto, essendo soggetto solo agli obblighi amministrativi previsti in Italia. Oltre, come è ovvio, all'iscrizione alla Camera di commercio ed al rilascio delle necessarie autorizzazioni previste per il caso in cui la vendita venga effettuata anche in locali aperti al pubblico, l’art.18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 prevede la comunicazione, trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di vendita, al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, di volere effettuare vendite al dettaglio tramite sistemi di comunicazione.
Successivamente l’imprenditore dovrà assolvere ad una serie di obblighi, di tipo informativo, che gli artt.5 e 10 della direttiva sul commercio elettronico e l’art.3 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 185 (emanato in attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza) impongono a tutela del destinatario del servizio. Innanzitutto il venditore dovrà fornire, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, informazioni circa la sua identità ed il suo indirizzo (anche telematico), il suo numero di iscrizione CCIAA, la sua partita IVA, le caratteristiche essenziali ed il prezzo (comprensivo di tutte le tasse e/o imposte) del bene o del servizio oggetto del contratto, le spese e le modalità di consegna dell’oggetto del contratto, le modalità di pagamento, l’esistenza del diritto di recesso dal contratto senza penalità e senza motivo entro il termine di dieci giorni (salvo specifiche deroghe), le modalità ed i tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base, la durata della validità dell'offerta e del prezzo, la durata minima del contratto qualora trattasi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la possibilità che il contratto sia archiviato e la facoltà per il cliente di accedere a tale informazione, l’indicazione dei mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima dell’inoltro dell’ordine e – ultima, ma non per importanza – l’indicazione delle lingue a disposizione per concludere il contratto.Una volta contattato dal potenziale cliente per la transazione on line, l’imprenditore dovrà confermare per iscritto (o, a sua scelta, su altro supporto duraturo), prima od al momento della esecuzione del contratto, tutte le informazioni sopra elencate, oltre alle seguenti: le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, l'indirizzo geografico della sede dove il cliente potrà eventualmente presentare reclami, le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
Dovrà poi consentire al destinatario del servizio di memorizzare e riprodurre le clausole e le condizioni generali del contratto proposte.Il prestatore del servizio dovrà infine accusare ricevuta dell’ordine del destinatario senza ritardo e per via elettronica; l’art.10 della direttiva sul commercio elettronico statuisce il principio che l’ordine e la ricevuta si considerino pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. Ciò ha particolare rilevanza per le transazioni con clienti esteri perché consente di individuare il momento ed il luogo dell’incontro delle volontà.