Le novità fiscali sul leasing nautico la società si rivale sul cliente

 

Il “Salone Nautico Internazionale” di Genova, inauguratosi lo scorso 6 ottobre, ha visto la partecipazione di oltre 1.500 espositori, con oltre 2.350 imbarcazioni esposte, con una elevata partecipazione di espositori esteri (37%), che hanno confermato la dimensione internazionale dell’evento. Il successo del Salone nautico si traduce in numeri: si stima un giro d’affari di oltre un miliardo di euro, con 327.000 presenze registrate sino alla sua chiusura, avvenuta domenica 14 ottobre. Il Ministro dei Trasporti ha definito il settore nautico uno dei settori trainanti dell’economia italiana, ormai da diversi anni, grazie all’alta specializzazione raggiunta della industria italiana, confermando la sensibilità del Governo alla “cosiddetta economia del mare, a cominciare dalla rivoluzione epocale provocata dall’autonomia finanziaria delle autorità portuali e dai provvedimenti adottati nei confronti della cantieristica navale”.  

IL LEASING NAUTICO ITALIANO – La maggior parte delle imbarcazioni in Italia vengono acquistate con la formula del leasing nautico, ossia un contratto di locazione finanziaria che, grazie al vantaggio fiscale in materia di IVA, ha fatto registrare un vero e proprio boom negli acquisti di imbarcazioni da diporto. Il contratto di locazione finanziaria consente alla società di leasing, definita locatore, di acquistare una imbarcazione per conto del cliente, detto conduttore, che ne avrà il possesso e l’utilizzo per un determinato periodo di tempo nel quale verserà alla società di leasing, che rimane proprietaria del bene, un canone (mensile anche per 12 anni). Al termine del periodo stabilito il conduttore potrà optare tra il riscatto di quest’ultima attraverso il versamento del corrispettivo già pattuito all’origine oppure potrà rinunciarvi. IL VANTAGGIO FISCALE – Il conduttore beneficia di una disposizione in materia di IVA introdotta dal Fisco italiano che ha esteso il trattamento fiscale previsto per le prestazioni di  locazione (anche finanziaria) di mezzi di trasporto effettuate, al di fuori dell’UE, da soggetti nazionali nei confronti di committenti extracomunitari, anche a quelle rese a clienti  residenti o domiciliati in Italia o in altro Stato UE: le prestazioni di locazione non sono considerate più territorialmente rilevanti, e, come tali, non sono assoggettate all’IVA. Maggiore è la lunghezza e la potenza dell’imbarcazione più quest’ultima è destinata a trascorrere periodi di tempo al di fuori dalle acque territoriali dell’Unione Europea e a beneficiare maggiormente del regime di riduzione IVA sui canoni stabilito con percentuali forfetarie indicative proprio del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori della Comunità in base alle citate caratteristiche tecniche (cfr Circ. n. 76 del 2001 e n. 49 del 2002).

NOVITA’ – Si segnala in materia la recentissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 284/E dell’11 ottobre scorso, che stabilisce che la compilazione della dichiarazione di utilizzo dell’imbarcazione da parte dell’utilizzatore (secondo un modello predisposto dalla società locatrice) può consentire alla società di leasing di utilizzare la percentuale ivi indicata ai fini della individuazione della base imponibile da assoggettare ad IVA. In deroga alle percentuali forfetarie e quindi anche in misura superiore(ovviamente dovrà attestare il diverso utilizzo, magari con le prove dell’ormeggio all’estero) . Pertanto in sede di accertamento, qualora risulti effettuato un utilizzo della imbarcazione in acque comunitario diverso da quello stabilito con la circolare n. 49/2002, la presenza della dichiarazione dell’utilizzatore farà emergere la buona fede della società di leasing che non sarà tenuta né al pagamento di sanzioni, né di interessi di mora, ma l’Amministrazione finanziaria dovrà comunque effettuare il recupero della sola maggiore imposta in capo alla società di leasing  che, però, potrà utilizzare gli ordinari mezzi civilistici per rivalersi in capo al cliente.

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