Suscita grande interesse nella opinione pubblica il testamento americano del grande maestro Luciano Pavarotti con il quale ha lasciato alla moglie Nicoletta tutti i beni, materiali e immateriali ubicati negli Stati Uniti d'America che rappresentano circa la metà del patrimonio stimato tra i 30 e i 40 milioni di euro “a condizione che ella li conferisca in un qualified domestic trust, ai sensi della legge degli Stati Uniti d'America” da costituirsi a beneficio della stessa.Il testamento di Pavarotti ripropone alcune delle problematiche che ruotano attorno al Trust, istituto giuridico di origine anglosassone, recentemente disciplinato in Italia in materia fiscale, che regolamenta anche i rapporti in ambito successorio, attraverso il quale, sembrerebbe, in questo caso, essere stato sottratto il patrimonio americano di Pavarotti agli altri aventi diritto, con sostanziale modifica delle disposizioni contenute nel primo testamento che prevedeva la destinazione della metà del patrimonio diviso in parti uguali alle figlie avute dal primo matrimonio. In base alle disposizioni contenute nel testamento americano alle figlie avute dal primo matrimonio andrebbe solo un quarto dell’eredità con probabile violazione della legittima da accertarsi in base alle norme dell’ordinamento italiano in materia successoria.Ne parliamo con l'Avvocato Patrizia Dibari, esperta di Trust, relatore di convegni ed autore di saggi ed approfondimenti sul Trust per riviste specializzate nel settore, alla quale chiediamo di spiegare cosa avverrebbe nel caso in cui effettivamente il Giudice Italiano dovesse accertare la richiamata violazione della legittima: “ In caso il Giudice dovesse accertare la sussistenza della violazione della legittima in base alla Legge italiana, la difficoltà per gli eredi legittimari consisterebbe nella impossibilità di aggredire i beni situati in America perchè i Giudici americani potrebbero non riconoscere alcuna efficacia alla sentenza italiana. La giurisprudenza dello Stato di New York, in casi simili, ha rifiutato di applicare le leggi straniere poste a tutela dei diritti dei legittimari; invece, ha tutelato il testatore a discapito dei legittimari. La legge negli Stati Uniti è più favorevole al disponente del Trust ed in materia dei diritti dei legittimari è diversa a seconda degli Stati in cui il Trust è regolamentato: in alcuni Stati si prevede una riserva a favore della moglie; ma nessuno Stato americano, invece, prevede la riserva a favore dei figli. A questo proposito, si premette che in Italia il problema non si pone perchè il Trust ai fini del suo riconoscimento e della sua legittimità non può mai derogare alle norme previste dall’ordinamento italiano in ambito successorio. Come è noto, infatti, la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge sui Trusts ed al loro riconoscimento, ratificata dall’Italia con legge n.364 del 16 ottobre 1989 (Gazz. Uff. 8 novembre 1989 n.261) ed entrata in vigore nel 1992, pone dei limiti operativi al Trust nel caso di protezione dei minori e degli incapaci, di regime patrimoniale della famiglia, in ambito successorio, a tutela della proprietà e dei crediti nonché dei terzi in buona fede”.
IL TESTAMENTO
“Io, Luciano Pavarotti, residente in Italia, dispongo, rendo pubblico e dichiaro che questo è il mio speciale e limitato Ultimo Testamento, da essere conosciuto come il mio Testamento Americano.
Il presente Testamento Americano si applicherà solo ai beni costituenti il mio asse ereditario americano, come in appresso definito, e non revoca, né interferisce con le disposizioni di cui al mio Testamento del 13 giugno 2007 che concerne i beni non facenti parte del mio patrimonio americano.2. Lascio a titolo di prelegato a mia moglie Nicoletta tutti i beni, materiali e immateriali, di mia proprietà ubicati negli Stati Uniti d'America (in seguito il mio Patrimonio Americano) a condizione che ella li conferisca in un qualified domestic trust ai sensi della legge degli Stati Uniti d'America, da costituirsi al fine di consentire, a beneficio di mia moglie, la continuazione del suo uso personale della proprietà, come al presente esistente, nella prospettiva delle sue future visite e soggiorni negli Stati Uniti d'America che non mancheranno di avere luogo in vista delle necessità e degli interessi personali e professionali di mia moglie. Pertanto, il beneficiario esclusivo del trust sarà mia moglie finché ella sarà in vita. In tale condizione ella potrà utilizzare ed occupare i beni come desidera e avrà diritto di ricevere, almeno con cadenza annuale, i profitti derivanti dal trust. Mia moglie non è tenuta a conferire i beni di cui al presente Testamento Americano agli altri eredi. Alla sua morte, i beni conferiti nel trust passeranno agli eredi di mia moglie, oppure a coloro, tra gli eredi della stessa, che ella avrà designato. Tutte le restanti disposizioni concernenti il trust verranno determinate da mia moglie.
3. Nomino mia moglie Nicoletta quale esecutore di questo Testamento Americano. Qualora ella non sia legalmente qualificata ad esercitare da sola tale funzione, autorizzo mia moglie a nominare una persona fisica o una banca ovvero un trust strutturato e gestito in forma societaria ad agire quale suo co-esecutore.
4. Dichiaro che le disposizioni concernenti il mio Patrimonio Americano di cui al mio Testamento Americano, nonché la validità e gli effetti del mio Testamento Americano, sono disciplinati dalla legge dello Stato di New York, ove è ubicata la parte sostanziale dei beni del mio Patrimonio Americano.
5. In caso di conflitto tra la versione italiana ed inglese del presente Testamento Americano, prevarrà la versione inglese''.