Nel corso della Conferenza Eurolegal tenutasi a Lisbona lo scorso ottobre è stata analizzata la procedura di insolvenza transfrontaliera introdotta dal Regolamento n.1346/2000 (oggetto di trattazione del precedente articolo) e sono state poste a confronto le procedure in vigore nei Paesi Membri dell’UE, realizzando un documento unico contenente per ciascun Paese la normativa in vigore pubblicato sul sito www.eurolegal.net. Nel presente articolo ci occuperemo di offrire una breve panoramica sulle procedure di insolvenza in vigore in Gran Bretagna (specificatamente in Inghilterra e nel Galles), Paese con il quale le nostre imprese hanno notevoli relazioni economiche e alle quali potrebbe capitare di insinuarsi o di avviare una procedura di insolvenza al fine di recuperare, ad esempio, da un acquirente i corrispettivi di una fornitura di prodotti effettuata. Oppure, in forza delle nuove norme comunitarie, potrebbe darsi il caso che la filiale di una impresa italiana in Gran Bretagna abbia accumulato dei debiti nei confronti di soggetti locali i quali ritengono, pertanto, di avviare una procedura di insolvenza che sarà regolata, anche se secondaria e limitata negli effetti alla Gran Bretagna, dalle norme inglesi.
LA COMPETENZA – IL DTI – La competenza in materia di procedure di insolvenza spetta al ministero del Commercio e dell’Industria (Department of Trade and Industry), che agisce in Inghilterra e nel Galles (la Scozia e l’Irlanda hanno un regime diverso) per mezzo degli “Insolvency service”, centri distribuiti su base regionale e diretti ciascuno da un “Official Receiver” (OR), un funzionario ministeriale, che si fa carico di gestire, almeno inizialmente, le pratiche di liquidazione o bancarotta. In realtà vi sono alcuni soggetti privati, chiamati Insolvency Pratictioner (sono dei commercialisti), che in forza di titoli e apposita licenza, si surrogano all’OR nella gestione delle procedure di insolvenza ed in pratica agiscono nell’interesse dei creditori.
LE DIFFERENTI FORME – Spesso in Inghilterra si incorre nell’errore di confondere i procedimenti di insolvenza e può capitare di sentir dire che una società è andata in bancarotta quando invece solo una persona fisica può andare in bancarotta, poiché vi è una netta distinzione tra i procedimenti che possono riguardare il privato persona fisica e quelli relativi alle società. A carico del primo infatti si può avviare la bancarotta oppure la composizione volontaria individuale (IVA), nei confronti delle società invece si possono avviare diverse forme di insolvenza, ed in particolare la liquidazione, la composizione volontaria societaria, la amministrazione controllata (abolita nel settembre 2003 tranne che per alcuni casi) e l’amministrazione.
L’INSOLVENZA DELLE PERSONE FISICHE – Chiunque vanti un credito di 750 sterline o più nei confronti di una persona fisica può presentare una richiesta di bancarotta al tribunale. Dopo aver chiesto – adducendo adeguate prove – ed ottenuto provvedimento del tribunale che dichiari la bancarotta, un funzionario governativo (Official reiceiver) prenderà il controllo del patrimonio del debitore, la cui proprietà passerà nelle sue mani automaticamente. In realtà accade che, qualora il patrimonio sia di una certa consistenza, il funzionario governativo nominerà un soggetto privato abilitato, un commercialista abbiamo detto, che agirà come Trustee and Bankruptcy e avrà il compito di soddisfare le pretese dei creditori che avranno l’obbligo di presentare documenti attestanti la prova del debito che il Trustee passerà al vaglio per verificarne la ricevibilità. Un altro sistema che può essere invocato in alternativa alla bancarotta e che si differisce da quest’ultima per le conseguenze meno gravose per il debitore, è individual voluntary arrrangement, una sorta di accordo volontario tra debitore e creditore/i. Un esempio può illustrare agevolmente di cosa si tratta. Nel caso in cui un progettista costruisca un apparecchio elettronico sofisticato da vendere a società già individuate, ma nel corso della progettazione e costruzione egli accumuli debiti per l’acquisto delle componenti con i fornitori, questi ultimi potrebbero intentare una procedura di bancarotta, ma con scarso successo dato che il prodotto non è stato ancora messo sul mercato; oppure in alternativa potrebbero siglare un accordo che consenta al progettista di versare quanto dovuto trascorsi tre anni dalla data dell’accordo, tempo necessario per mettere in produzione e vendere il prodotto, che farebbe fruttare al progettista i soldi necessari a saldare i debiti. Questa procedura ha innumerevoli varianti sia per quanto attiene i tempi che per quanto attiene le percentuali delle somme da versare. La sua supervisione è affidata sempre all’insolvency pratictioner che ha il compito di presentare il piano di pagamento al tribunale che, ove lo ritenga praticabile, emette un provvedimento in grado di proteggere il debitore da ogni azione creditoria avanzata nei suoi confronti per tutto il tempo necessario ai creditori di accogliere il piano di pagamento proposto. Se accolto (anche dal 75%) quest’ultimo diventa vincolante per tutti i creditori. Qualora il debitore non onori le scadenze, sarà l’insolvency pratictioner a chiedere che il tribunale emetta un ordine di bancarotta.
L’INSOLVENZA DELLE SOCIETA’- Delle varie procedure che possono riguardare le società ne esaminiamo alcune: la liquidazione e l’amministrazione e la composizione volontaria. La liquidazione è una procedura c.d. finale ossia la società, una volta sottoposta alla presente procedura, non svolgerà più la sua attività. La liquidazione può essere obbligatoria e sarà iniziata a seguito di ordine emesso dal Tribunale e si svolgerà in linea di massima secondo quanto disposto per la bancarotta a carico della persona fisica., oppure facoltativa, quando il 75% degli azionisti vota per porre la società in liquidazione attraverso la nomina di un liquidatore che sia accettato dai creditori, il tutto senza intervento del Tribunale. L’amministrazione, invece, prevede la possibilità di salvataggio dell’azienda e prevede la designazione di un amministratore, da parte o del tribunale, o dei direttori della società o dei titolari di garanzia generale nei confronti della società. Durante il periodo in cui l’amministratore svolge le sue funzioni (secondo la recente normativa per un anno, ma po’ essere disposta una proroga), i creditori non possono agire contro la società e questo consentirà all’amministratore di valutare se la società può continuare l’attività oppure è preferibile che sia messa in liquidazione. Infine, largamente usata dalle società inglesi, è la “company voluntary arrangement”che è molto simile alla procedura prevista per le persone fisiche vista in precedenza e può avere innumerevoli varianti, data la caratteristica di adattarsi alle situazioni concrete.