Approfondiamo un argomento di carattere generale, ossia le tecniche di redazione di un contratto internazionale, in quanto quest’ultimo costituisce un elemento fondamentale per avviare relazioni economiche che assicurino, in linea di massima, una eguale tutela delle posizioni dei due o più contraenti (la c.d. win-win position).Troppo spesso, nella prassi dei rapporti internazionali delle PMI italiane, gli imprenditori sottoscrivono contratti predisposti dalle “controparti” estere, senza capirne i contenuti intrinseci e focalizzando la loro attenzione esclusivamente sugli aspetti commerciali e operativi.In altri casi gli imprenditori adottano schemi e logiche tipiche dei contratti nazionali, i quali beneficiano dell’applicazione automatica del sistema normativo interno, che provvede a colmare le eventuali lacune dell’impianto contrattuale.Questi sono tutti comportamenti controproducenti, poiché il contratto internazionale si inserisce in un contesto giuridico più incerto e dai contorni meno rigidi, soggetto quindi ad un maggior numero di variabili di cui si deve tenere necessariamente conto nella sua impostazione. I rischi in cui facilmente si può incorrere nella redazione di un contratto internazionale derivano dalla diversa tradizione giuridica presente nel nostro Paese, definito di civil law, in quanto fondato su un sistema di codici e leggi scritte che regolamentano i contratti anche negli aspetti non disciplinati dalle parti, rispetto a quella presente nei Paesi c.d. di common law (Inghilterra, USA) in cui non esiste un sistema giuridico codificato(bensì il principio tutto giurisprudenziale della vincolatività dei principi che di volta in volta emergono dalle decisioni dei giudici).In questi diversi contesti infatti il contratto deve essere per definizione autosufficiente e deve contenere al suo interno tutta la regolamentazione del rapporto giuridico (compresa l’individuazione delle eventuali situazioni patologiche e dei relativi rimedi).Allora per quali rapporti contrattuali l’imprenditore deve allertarsi e adottare una maggiore cautela?Possiamo dire in tutti i casi in cui il rapporto giuridico fra i contraenti dovesse presentare elementi di estraneità rispetto ad un dato ordinamento; quindi potrà definirsi internazionale non solo un contratto concluso fra soggetti di diversi Paesi (ipotesi più ovvia e più diffusa), ma anche il contratto che dovesse presentare altri tipi di collegamento con l’estero, come ad esempio la prestazione da eseguirsi in tutto o in parte all’estero, il riferimento a prodotti da acquistarsi o trasportarsi all’estero, la previsione di pagamenti all’estero.
LE TRATTATIVE – L’esigenza di fare del contratto internazionale un insieme completo ed organico di norme, impone dunque che alla sua stesura definitiva si giunga per gradi e che si registrino in apposite memorie i progressivi sviluppi delle trattative precontrattuali e delle conseguenti statuizioni.A tal riguardo si segnala come fenomeno assai diffuso nella prassi internazionale la stipulazione di accordi denominati letter of intent, memorandum of understanding, heads of agreement e simili, con i quali le parti di norma non assumono impegni vincolanti, ma semplicemente delineare gli obiettivi e le volontà espresse nel corso della negoziazione oppure dare atto dei progressi della trattativa (ma non si escludono casi in cui viene previsto il carattere vincolante anche agli accordi di tal fatta).
IL CONTRATTO – Conseguentemente il corpo del contratto viene forgiato sulla base di modelli necessariamente più articolati rispetto ai contratti interni, con l’attribuzione di maggiore rilievo ad elementi cui le parti di un contratto interno sono solite non dare alcuna rilevanza, quali ad esempio le premesse e le definizioni. Le prime danno atto delle trattative intercorse e indicano i soggetti contraenti, le seconde determinano il significato da attribuire a parole ricorrenti nel testo contrattuale, così da eliminare in radice ogni dubbio interpretativo (ad es. “Prodotto” sarà unicamente riferito ai beni oggetto di scambio). Le parti infatti devono rendersi consapevoli del diverso significato concettuale o tecnico ovvero della possibile diversa disciplina che gli ordinamenti di appartenenza possono stabilire per il medesimo fenomeno, eliminando in radice ogni ambiguità e ogni possibile fraintendimento.Per quanto riguarda invece il contenuto del contratto, questo varia in relazione all’operazione economica che le parti intendono realizzare, ma vi sono una serie di clausole tipicamente ricorrenti nei contratti internazionali, che ovviamente necessitano di approfondimenti specifici, quali quelle di entrata in vigore del contratto, o quella di forza maggiore (che disciplinano i casi in cui la prestazione diventa imprevedibile o impossibile ) o di c.d. hardship ( che dispongono per i casi in cui l’esecuzione del contratto è da ritenersi particolarmente onerosa).
LINGUA – Nella maggior parte dei casi il contratto internazionale viene stipulato tra soggetti che parlano lingue diverse: sarà possibile redigere il contratto in una sola lingua (quella del contraente economicamente più forte o quella che sia conosciuta da entrambe le parti) ovvero in due lingue, chiarendo tuttavia – in tale ultima ipotesi – che solo la versione effettivamente negoziata dalle parti prevarrà in caso di conflitto, mentre l’altra versione rivestirà solo la funzione di traduzione non ufficiale.Poiché il contratto internazionale si posiziona, per definizione, a cavallo fra due o più ordinamenti giuridici, le questioni che occorre sempre considerare e regolare sono costituite dalla scelta della legge applicabile al contratto, da un lato, e dal foro competente in caso di controversia, dall’altro. Analizzeremo tali aspetti nel prossimo articolo.