Molto spesso, specie negli ultimi anni, abbiamo letto sulle pagine patinate dei tabloid inglesi e americani o negli omologhi giornali italiani, di accordi pre-matrimoniali (pre-nuptials agreements – prenupts) o di trust istituti sui patrimoni dei più noti personaggi americani o dei divi di Hollywood: dal divorzio pluirimilionario di Donald Trump con la bella Ivana (conseguenza di mancati prenupts), all’accordo pre-matrimoniale di Michael Douglas e Catherine Zeta Jones, fino ad arrivare alla recentissima unione “italian style”, perfettamente regolamentata nei suoi aspetti patrimoniali, tra Tom Cruise e Katie Holmes. Ebbene ciò che prima appariva lontano come le torbide storie del jet-set californiano, adesso diventa oggetto di studio e disciplina anche nel nostro ordinamento: se gli accordi pre-matrimoniali sono ancora inammissibili in Italia (cfr art. 160 del codice civile), il trust, istituto di origine anglosassone, è da alcuni anni oggetto di numerose pronunce dei Tribunali Italiani e studi legati agli ambiti in cui tale istituto ha trovato piena applicazione: dal settore commerciale al sociale, dal finanziario alle successioni ed alla famiglia. Nonostante l’assenza di una regolamentazione legislativa interna è ormai consolidata la possibilità di istituire Trust in Italia in base alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge sui Trusts ed al loro riconoscimento, entrata in vigore nel 1992 a seguito della ratifica avvenuta con legge n.364 del 16 ottobre 1989 (Gazz. Uff. 8 novembre 1989 n.261).
Ne parliamo con l’Avvocato Patrizia Dibari, responsabile in Puglia dell’Associazione “Il Trust in Italia”, relatore di convegni ed autore di saggi ed approfondimenti sul trust, coordinatore del corso di formazione su:” Il diritto dei Trust” e del seminario di studio ” Il trust in Italia: diritto e applicazioni” che si terrà a Bari il prossimo 30 marzo 2007 presso Villa Romanazzi Carducci organizzato in collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Bari e Trani.ORIGINE E DISCIPLINA – Il Trust, affonda le proprie radici in Inghilterra nel Basso Medioevo (la prima comparsa dello “use”, istituto similare, è databile intorno all’anno 1066, prima della conquista normanna), è un rapporto giuridico istituito da una persona, il disponente (la Convenzione lo indica con il termine costituente)- con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. La specificità del Trust è nel particolare regime cui vengono sottoposti i beni conferiti dal disponente “sotto il controllo di un trustee” , il quale nella prassi è un professionista (avvocato, commercialista, notaio), una persona di fiducia o una trust company, e nella destinazione da quel momento intrapresa dagli stessi“ nell’interesse di un beneficiario” “per un fine specifico”.Resta inteso che dal momento della istituzione del Trust il disponente non è più proprietario dei beni che sono divenuti, invece, beni del Trust; ed il trustee, soggetto diverso dal disponente, non è il nuovo proprietario dei beni ma “è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge”. La peculiare caratteristica dell’istituto giuridico è, dunque, nel particolare regime dei beni in trust: essi costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee. Inoltre perchè lo strumento utilizzato sia riconosciuto come trust ai sensi della Convenzione avrà come necessaria conseguenza che i beni del trust non potranno subire alcuna aggressione da parte dei creditori personali del trustee anche in caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta. Non potranno mai entrare a far parte del regime patrimoniale o della successione dei beni del trustee. Inoltre è consentita dall’art. 11 lett. d) la rivendicazione dei beni sia permessa qualora il trustee abbia confuso i beni del trust . La Convenzione, infine, fa salvi i diritti dei terzi che hanno contratto in buona fede con il trustee e stabilisce che gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro. Inoltre la convenzione pone dei limiti di operativita’ nel caso di protezione dei minori e degli incapaci, di regime patrimoniale della famiglia, in ambito successorio, a tutela della proprietà e dei crediti nonché dei terzi in buona fede, anche se per motivi diversi da quelli di cui all’art.11 lett.d).
IN ITALIA – Recentemente è intervenuta la norma di cui all’art.2645 ter c.c. con la quale il legislatore italiano ha previsto la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. La norma prevede la possibilità di trascrivere gli atti in forma pubblica con cui un soggetto costituisce, su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione finalizzato, per un periodo di tempo determinato, non superiore a novanta anni, o per la durata della persona fisica beneficiaria, a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., riferibili a soggetti individuati. A questo punto, attesa la terminologia utilizzata dal legislatore nella previsione predetta, si potrebbe intendere – chiediamo all’Avv. Dibari – che il legislatore abbia introdotto il trust? Si parla infatti di “conferente” che ben potrebbe essere il disponente della Convenzione; si parla di un vincolo di destinazione di determinati beni per la durata della vita della persona beneficiata o per un periodo massimo di novanta anni; si parla di segregazione patrimoniale e di opponibilità del vincolo ai terzi. Occorre precisare – però che non è il trust perché la disposizione di cui all’art.2645 ter c.c. non regolamenta alcunché in merito al trust ed in ogni caso il legislatore non afferma che si tratti di trust. Ne parleremo più diffusamente nel prossimo articolo.