Le applicazioni del Trust in Italia sono state il tema centrale del seminario di studio tenutosi a Bari il 30 marzo presso Villa Romanazzi Carducci, organizzato dall’Associazione il Trust in Italia, durante il quale è intervenuto il Prof. Maurizio Lupoi, Ordinario di diritto privato Comparato presso l’Università di Genova e massimo esperto della materia, Presidente dell’Associazione il Trust in Italia. Ne parliamo con l’avvocato Patrizia Dibari, che nella sua relazione ha approfondito le applicazioni del Trust in favore di soggetti deboli e diversamente abili, nell’ambito di rapporti patrimoniali fra coniugi e nelle unioni di fatto, nelle procedure concorsuali etc. IL TRUST IN FAVORE DI SOGGETTI DEBOLI E DIVERSAMENTE ABILI. – La finalità del trust è quella di assicurare il mantenimento del tenore di vita attuale e la cura e l’assistenza, personale e medica, dei soggetti da assistere, bisognosi di protezione per esempio quando si tratti di persone interdette e diversamente abili per tutta la vita degli stessi. E’ il caso di una coppia di anziani genitori di un figlio disabile i quali in considerazione dell’incalzare della loro età, non ritengono di essere in grado di amministrare efficacemente il loro patrimonio, e a tal fine desiderano affidare a persona di comune fiducia l’amministrazione e la gestione dello stesso, in modo tale che detto patrimonio sia destinato al loro figlio diversamente abile, per il mantenimento del miglior tenore di vita possibile nonché per garantire le cure e l’assistenza di cui necessita. La soluzione predetta è stata ritenuta legittima dal Giudice Tutelare di Genova il quale, nell’ambito della procedura di amministrazione di sostegno aperta a tutela del soggetto diversamente abile, ha ritenuto il trust “opportunamente volto a tutelare il soggetto disabile”. LE APPLICAZIONI DEL TRUST NELL’AMBITO DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI E NELLE UNIONI DI FATTO sono particolarmente attuali e rappresentano una soluzione alle problematiche connesse alle situazioni di crisi coniugale e alla regolamentazione patrimoniale delle coppie di fatto difficili da risolvere con gli usuali strumenti giuridici perchè modellati sul presupposto dell’esistenza di una famiglia legittima .
IL TRUST NEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO– Si fa l’esempio di due coniugi che si separano. Hanno un figlio minorenne. La casa coniugale è di proprietà del marito da epoca precedente al matrimonio. Il padre al momento della separazione vuole lasciare l’alloggio a disposizione della madre e del figlio per tutto il tempo necessario a completare gli studi ma trasferire la casa in proprietà al figlio quando avrà raggiunto l’autonomia economica. Nessuna soluzione tradizionale assicura le finalità volute dal padre perché si avrebbe l’assegnazione della casa coniugale alla moglie in quanto affidataria del figlio minore. Attribuzione in proprietà al minore. Attribuzione nuda proprietà al figlio e usufrutto alla madre. Con il trust, invece, si garantisce la finalità del padre perché il bene rimane di proprietà del padre ma separato dal restante patrimonio. Consente di permutare il bene segregato in trust per garantire l’esigenza abitativa del figlio nel corso degli anni. Altro esempio è quello di due coniugi che decidono di separarsi. Hanno figli maggiorenni e desiderano destinare i rispettivi diritti sulle proprietà immobiliari dei medesimi, ciascuno per la rispettiva quota, alla propria discendenza comune, agli eventuali nipoti.
IL TRUST NELL’AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI. SI tratta di casi in cui il trust è stato individuato quale idoneo strumento risolutivo e di garanzia. E’ il caso del curatore che viene autorizzato dal Giudice delegato ad istituire il trust per “recuperare alla massa i crediti fiscali che nella normalità dei casi o vengono abbandonati dai curatori o ceduti al massimo al 20% del loro valore facciale”. E’ inoltre il caso della omologazione del concordato preventivo di una società in liquidazione, nel quale è stata autorizzata l’istituzione di un trust con trasferimento al trustee di beni da impiegare per la soddisfazione dei creditori. Ulteriore caso di applicazione è quello di un trust per blindare le somme da versare ad una curatela fallimentare. In particolare una Banca, contro cui era stata promossa una azione revocatoria dalla curatela di un fallimento, era risultata parzialmente soccombente e condannata a pagare circa mezzo milione di Euro. Se da una parte la Banca aveva la possibilità di proporre appello alla sentenza, questa, tuttavia, era immediatamente esecutiva. La Banca avrebbe potuto fare opposizione all’esecuzione ma avrebbe corso il rischio di rigetto e quindi dell’immediato pagamento della somma. La soluzione adottata, nel caso di specie, è stata quella di istituire un trust per segregare la somma a cui la Banca era stata condannata al fine di garantire “la Curatela un mezzo certo per ottenere il pagamento di quanto risultasse dovuto al passaggio in giudicato della sentenza”. Altre e più complesse applicazioni si riscontrano, infine, in materia di diritto delle società e delle obbligazioni ed in ambito commerciale: es. trust di garanzia a favore dei creditori in genere, trust e project financing, trust e Basilea 2, trust e società – pattuizioni parasociali, trust e patti di famiglia.