Il Trust in Italia ha trovato piena applicazione in ambito commerciale, sociale, finanziario, successorio, familiare. In mancanza di una regolamentazione legislativa interna è ormai consolidata la possibilità di istituire Trust in Italia in base alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge sui Trusts ed al loro riconoscimento, entrata in vigore nel 1992 a seguito della ratifica avvenuta con legge n.364 del 16 ottobre 1989 (Gazz. Uff. 8 novembre 1989 n.261). La specificità del Trust è nel particolare regime cui vengono sottoposti i beni conferiti dal disponente “sotto il controllo di un trustee” e nella destinazione da quel momento intrapresa dagli stessi“ nell’interesse di un beneficiario” “per un fine specifico”. Resta inteso che dal momento della istituzione del Trust il disponente non è più proprietario dei beni che sono divenuti, invece, beni del Trust; ed il trustee, soggetto diverso dal disponente, non è il nuovo proprietario dei beni ma “è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge”. La peculiare caratteristica dell’istituto giuridico è, dunque, nel particolare regime dei beni in trust: essi costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee.Inoltre perchè lo strumento utilizzato sia riconosciuto come Trust ai sensi della Convenzione, avrà come necessaria conseguenza che i beni del trust non potranno subire alcuna aggressione da parte dei creditori personali del trustee anche in caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta. Non potranno mai entrare a far parte del regime patrimoniale o della successione dei beni del trustee.La Convenzione, infine, fa salvi i diritti dei terzi che hanno contratto in buona fede con il trustee e stabilisce che gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro. Inoltre la Convenzione pone dei limiti di operativita’ nel caso di protezione dei minori e degli incapaci, di regime patrimoniale della famiglia, in ambito successorio, a tutela della proprietà e dei crediti nonché dei terzi in buona fede”. Chiediamo all’Avvocato Patrizia Dibari esperta di Trust, relatore di convegni ed autore di saggi ed approfondimenti sul Trust per riviste specializzate nel settore qual è l’approccio del professionista italiano al Trust “ I professionisti italiani apprezzano il valore aggiunto offerto dal Trust rispetto agli altri strumenti presenti nell’ordinamento. Tuttavia si avvicinano con la necessaria preparazione perchè il Trust non si trova nei formulari come un comune atto di compravendita o di locazione; inoltre un atto di Trust non è mai uguale ad un altro se non nelle caratteristiche essenziali dettate dalla Convenzione dell’Aja per il suo riconoscimento.Pertanto se le finalità lo possono rendere uno strumento di per sé formalmente tipizzato e schematizzato, tuttavia non è così dal punto di vista pratico.Le applicazioni più frequenti nella pratica professionale sono nell’ambito del Trust in favore di soggetti deboli e di soggetti diversamente abili per assicurare il mantenimento del tenore di vita attuale e la cura e l’assistenza personale e medica, dei soggetti da assistere, bisognosi di protezione per esempio quando si tratti di persone interdette e diversamente abili per tutta la vita dello stesso. Nell’ambito dei rapporti patrimoniali fra coniugi, nelle coppie conviventi, nell’ambito egli accordi di separazione e di divorzio.In ambito commerciale. I casi di trust si moltiplicano es. trust di garanzia a favore dei creditori in genere, i favore di una banca, trust per la realizzazione di un progetto finanziario ( project financing), in tema di pattuizioni parasociali e di patti di famiglia, trust immobiliari.In ambito societario si usa ricorrere al Trust per garantire la professionalità nella gestione della società, trasferendo al trustee le quote di partecipazione di una srl ed individuando i beneficiari nei disponenti.Trust nell’ambito di procedure concorsualiSi tratta di casi in cui il Trust è stato individuato quale idoneo strumento risolutivo e di garanzia nonché per recuperare i crediti fiscali del fallimento. Ulteriore caso di applicazione è quello di un trust per blindare le somme da versare ad una curatela fallimentare. La soluzione adottata, nel caso di specie, è stata quella di istituire un trust per segregare la somma a cui la Banca era stata condannata al fine di garantire “la Curatela un mezzo certo per ottenere il pagamento di quanto risultasse dovuto al passaggio in giudicato della sentenza”.